Regolamento (CE) n. 1039/2008 della Commissione, del 22 ottobre 2008 , recante ripristino dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009

32008R1039Regulation26 ott 2008

del 22 ottobre 2008

recante ripristino dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare gli articoli 143 e 187 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nell’ambito della campagna di commercializzazione 2008/2009 2 , ha sospeso i dazi doganali all’importazione per taluni cereali sia nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto, sia per le importazioni soggette al dazio comune. A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del suddetto regolamento i dazi doganali possono essere ripristinati ai livelli e alle condizioni di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 quando, per uno o più dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 608/2008, il prezzo fob, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180 % del prezzo di riferimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, o quando i quantitativi disponibili sul mercato comunitario risultano sufficienti ad assicurare l’equilibrio del mercato.

(2) Il prezzo fob per il frumento tenero, rilevato nei porti della Comunità a partire dal 29 settembre 2008, si situa a un livello inferiore al 180 % del prezzo di riferimento.

(3) Per il prodotto di cui al precedente considerando risultano pertanto attualmente soddisfatte le condizioni previste per il ripristino dei dazi doganali a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 608/2008.

(4) Tenuto conto dell’interdipendenza dei mercati dei diversi cereali e della rapida ripercussione dell’andamento dei prezzi di un cereale sugli altri cereali, è opportuno ripristinare simultaneamente i dazi doganali per i prodotti di cui ai codici NC 1001 90 99 , NC 1001 10 , NC 1002 00 00 , NC 1003 00 , NC 1005 90 00 , NC 1007 00 90 , NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00 ai livelli e alle condizioni di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5) Occorre tuttavia evitare di penalizzare gli operatori quando la spedizione dei cereali ai fini della loro importazione nella Comunità è già in corso. A tale proposito, è opportuno prendere in considerazione i tempi di trasporto e permettere agli operatori di effettuare l’immissione in libera pratica dei cereali nel regime della sospensione dei dazi doganali prevista dal regolamento (CE) n. 608/2008 per tutti i prodotti il cui trasporto, con destinazione diretta verso la Comunità, sia iniziato al più tardi il giorno della pubblicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere la natura della prova da apportare per giustificare il trasporto con destinazione diretta nella Comunità e la data in cui è iniziato il trasporto.

(6) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 608/2008.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L’applicazione dei dazi doganali all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99 , NC 1001 10 , NC 1002 00 00 , NC 1003 00 , NC 1005 90 00 , NC 1007 00 90 , NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00 è ripristinata per tutte le importazioni soggette al dazio comune effettuate a norma dell’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché per le importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti a norma dell’articolo 144 del medesimo regolamento.

2. I dazi doganali sono ripristinati a norma degli articoli 135 e 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai livelli fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1026/2008 della Commissione 3 .

3. Quando il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuato con destinazione diretta nella Comunità ed è iniziato al più tardi il giorno della pubblicazione del presente regolamento, la sospensione dei dazi doganali in virtù del regolamento (CE) n. 608/2008 resta applicabile per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi. Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nella Comunità e della data di inizio del trasporto medesimo, sulla base dell’originale del documento di trasporto. La durata del trasporto, per l’inoltro dei prodotti fino al punto di destinazione, è quella strettamente necessaria in funzione della distanza e del modo di trasporto.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 608/2008 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19 .

3 GU L 277 del 18.10.2008, pag. 31 .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.