Regolamento (CE) n. 1027/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008 , recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

32008R1027Regulation21 ott 2008

del 20 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli 2 , in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1 .

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 00IL107,3
MA62,8
MK51,5
TR98,8
ZZ80,1
0707 00 05TR108,1
ZZ108,1
0709 90 70TR138,0
ZZ138,0
0805 50 10AR64,2
TR101,1
ZA77,1
ZZ80,8
0806 10 10BR231,7
TR106,5
US174,6
ZZ170,9
0808 10 80AU161,1
CA97,3
CL72,8
CN93,4
MK37,6
NZ98,9
US113,9
ZA84,9
ZZ95,0
0808 20 50CL60,3
CN66,4
TR132,8
ZA83,4
ZZ85,7

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ( GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19 ). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini». 2 3 4

  2. . 2