Regolamento (CE) n. 1018/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 , concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1 o dicembre 2008 - 28 febbraio 2009

32008R1018Regulation18 ott 2008

del 17 ottobre 2008

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1 o dicembre 2008-28 febbraio 2009

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 2 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione 3 reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, Argentina, e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Argentina.

(3) Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre 2008 in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di ottobre 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre 2008 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 .

3 GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12 .

Altri paesi terzi
—: Importatori tradizionali09.4106100 %
—: Nuovi importatori09.410211,295785 %

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

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