Regolamento (CE) n. 986/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008 , relativo al divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera di uno Stato membro diverso dalla Germania, dalla Spagna, dall'Estonia, dalla Francia, dall’Irlanda, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia e dal Regno Unito

32008R0986Regulation10 ott 2008

del 7 ottobre 2008

relativo al divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera di uno Stato membro diverso dalla Germania, dalla Spagna, dall'Estonia, dalla Francia, dall’Irlanda, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia e dal Regno Unito

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde 3 , fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito.

Articolo 2

Divieti

È vietata la pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate. Sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 .

3 GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28 .

N.07/DSS
Stato membroTutti gli Stati membri eccetto Germania, Spagna, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia e Regno Unito
StockBSF/56712
SpeciePesce sciabola nero ( Aphanopus carbo )
ZonaAcque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.