progetti
32008R0986•Regolamento (CE) n. 986/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008 , relativo al divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera di uno Stato membro diverso dalla Germania, dalla Spagna, dall'Estonia, dalla Francia, dall’Irlanda, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia e dal Regno Unito
32008R0986Regulation10 ott 2008
del 7 ottobre 2008
relativo al divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera di uno Stato membro diverso dalla Germania, dalla Spagna, dall'Estonia, dalla Francia, dall’Irlanda, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia e dal Regno Unito
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde 3 , fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.
(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.
(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito.
Divieti
È vietata la pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate. Sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 .
3 GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28 .
| N. | 07/DSS |
|---|---|
| Stato membro | Tutti gli Stati membri eccetto Germania, Spagna, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia e Regno Unito |
| Stock | BSF/56712 |
| Specie | Pesce sciabola nero ( Aphanopus carbo ) |
| Zona | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII |
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.