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32008R0957 ΓÇó Regolamento (CE) n. 957/2008 della Commissione, del 29 settembre 2008 , recante deroga per il periodo contingentale 2008/2009 al regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi
32008R0957Regulation1 ott 2008
del 29 settembre 2008
recante deroga per il periodo contingentale 2008/2009 al regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame 2 , in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il Brasile ha pubblicato il 5 agosto 2008 una direttiva 3 relativa alle modalità di attribuzione dei certificati di origine a decorrere dal 1 o ottobre 2008.
(2) Tenuto conto dell’incertezza circa le condizioni di rilascio dei certificati d’origine per i prodotti originari del Brasile è opportuno in questa fase rinviare, con riguardo alle importazioni di tale origine, il periodo di presentazione delle domande per il sottoperiodo di importazione compreso tra il 1 o gennaio e il 31 marzo 2009, che in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione 4 è fissato ai primi sette giorni del mese di ottobre 2008.
(3) Per il periodo contingentale 2008/2009 occorre pertanto derogare, per tale origine, alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007.
(4) Tenuto conto del fatto che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo doveva iniziare il 1 o ottobre 2008, è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla suddetta data.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007, per il sottoperiodo contingentale che inizia il 1 o gennaio 2009 la domanda di titolo per i prodotti dei gruppi 1, 4 e 7 può essere presentata solo nel corso dei primi sette giorni del mese di novembre 2008.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10 .
3 Portaria n o 16, de 1 o Agosto de 2008, Diário Oficial da União, 5.8.2008.
4 GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3 .