Regolamento (CE) n. 937/2008 della Commissione, del 24 settembre 2008 , recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ Bleu de Gex Haut-Jura o Bleu de Septmoncel (DOP)]

32008R0937Regulation15 ott 2008

del 24 settembre 2008

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bleu de Gex Haut-Jura» o «Bleu de Septmoncel» (DOP)]

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Bleu de Gex Haut-Jura» o «Bleu de Septmoncel» registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione 2 .

(2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifiche, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3 . Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 .

2 GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1 .

3 GU C 298 dell’11.12.2007, pag. 21 .

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

FRANCIA

Bleu de Gex Haut-Jura o Bleu de Septmoncel (DOP)

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

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