Regolamento (CE) n. 921/2008 della Commissione, del 18 settembre 2008 , che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

32008R0921Regulation19 set 2008

del 18 settembre 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 162, paragrafo 1 ter , del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi 2 , indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 ter , del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5) Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati nella parte XIX dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008. Per la Commissione Heinz ZOUREK Direttore generale per le Imprese e l'industria

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24 .

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 19 settembre 2008 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NCDescrizioneDestinazione 1Tasso della restituzione
0407 00Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
– di volatili da cortile:
0407 00 30– – altri:
a): nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90020,00
0316,00
040,00
b): nel caso d'esportazione di altre merci010,00
0408Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– tuorli d'uovo:
0408 11– – essiccati:
ex 0408 11 80– – – ad uso alimentare:
non dolcificati0125,00
0408 19– – altri:
– – – ad uso alimentare:
ex 0408 19 81– – – – liquidi:
non dolcificati0112,50
ex 0408 19 89– – – – congelati:
non dolcificati0112,50
– altri:
0408 91– – essiccati:
ex 0408 91 80– – – ad uso alimentare:
non dolcificati0115,80
0408 99– – altri:
ex 0408 99 80– – – ad uso alimentare:
non dolcificati014,00

1 Le destinazioni sono indicate come segue:

01paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,
02Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,
03Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,
04tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

Footnotes

  1. Le destinazioni sono indicate come segue: 2 3 4

  2. . 2