Regolamento (CE) n. 920/2008 della Commissione, del 18 settembre 2008 , che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

32008R0920Regulation19 set 2008

del 18 settembre 2008

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione 2 ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47 .

«ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine 1 0207 12 10 Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate 111,1 0 BR 110,9 0 AR 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 128,2 0 BR 120,2 0 AR 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 217,2 25 BR 249,8 15 AR 312,5 0 CL 0207 14 50 Petti di pollo, congelati 198,5 4 AR 0207 14 60 Cosce di pollo, congelate 109,6 10 BR 0207 14 70 Altre parti di pollo, congelate 102,7 77 BR 0207 25 10 Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate 192,2 0 BR 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 294,4 1 BR 195,7 31 CL 0408 11 80 Tuorli 473,4 0 AR 0408 91 80 Uova sgusciate essiccate 461,0 0 AR 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 186,0 31 BR 3502 11 90 Ovoalbumina essiccata 622,3 0 AR

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ( GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19 ). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.» 2 3 4

  2. . 2