32008R0904•Regolamento (CE) n. 904/2008 della Commissione, del 17 settembre 2008 , che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime di esportazione delle merci non comprese nell'allegato I del trattato (Versione codificata)
32008R0904Regulation8 ott 2008
del 17 settembre 2008
che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime di esportazione delle merci non comprese nell'allegato I del trattato
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applvicazione del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo 2 , è stato modificato in modo sostanziale 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Onde garantire un trattamento uniforme all'esportazione dalla Comunità di merci alle quali si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 4 , è necessario definire i metodi di analisi e le altre disposizioni di carattere tecnico.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento definisce i metodi comunitari di analisi necessari per l'applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per quanto concerne le esportazioni di merci non comprese nell’allegato I del trattato o, in assenza di tali metodi, la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare.
Conformemente alle note dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione 5 e per l'applicazione dell'allegato medesimo, i «dati risultanti dall'analisi delle merci» indicati nella colonna 3, sono ottenuti mediante i metodi, le procedure e le formule indicati nel presente articolo.
| 1) | A.: Il tenore di saccarosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 è uguale a: a) S + (2F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure b) S + (G + F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio; dove: S = tenore di saccarosio determinato mediante HPLC; F = tenore di fruttosio determinato mediante HPLC; G = tenore di glucosio determinato mediante HPLC. Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio G prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo. — a) — S + (2F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure — b) — S + (G + F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio; — S — = — tenore di saccarosio determinato mediante HPLC; — F — = — tenore di fruttosio determinato mediante HPLC; — G — = — tenore di glucosio determinato mediante HPLC. a): S + (2F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure b): S + (G + F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio; S: = — tenore di saccarosio determinato mediante HPLC; F: = — tenore di fruttosio determinato mediante HPLC; G: = — tenore di glucosio determinato mediante HPLC. | A. | a): S + (2F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure | a) | S + (2F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure | b) | S + (G + F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio; | S | = | tenore di saccarosio determinato mediante HPLC; | F | = | tenore di fruttosio determinato mediante HPLC; | G | = | tenore di glucosio determinato mediante HPLC. | B. | a): G – F quando il tenore di glucosio è superiore a quello del fruttosio; | a) | G – F quando il tenore di glucosio è superiore a quello del fruttosio; | b) | 0 (zero) quando il tenore di glucosio è uguale o inferiore a quello del fruttosio. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | a): S + (2F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure | a) | S + (2F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure | b) | S + (G + F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio; | S | = | tenore di saccarosio determinato mediante HPLC; | F | = | tenore di fruttosio determinato mediante HPLC; | G | = | tenore di glucosio determinato mediante HPLC. | ||||||||
| a) | S + (2F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure | |||||||||||||||||||||
| b) | S + (G + F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio; | |||||||||||||||||||||
| S | = | tenore di saccarosio determinato mediante HPLC; | ||||||||||||||||||||
| F | = | tenore di fruttosio determinato mediante HPLC; | ||||||||||||||||||||
| G | = | tenore di glucosio determinato mediante HPLC. | ||||||||||||||||||||
| B. | a): G – F quando il tenore di glucosio è superiore a quello del fruttosio; | a) | G – F quando il tenore di glucosio è superiore a quello del fruttosio; | b) | 0 (zero) quando il tenore di glucosio è uguale o inferiore a quello del fruttosio. | |||||||||||||||||
| a) | G – F quando il tenore di glucosio è superiore a quello del fruttosio; | |||||||||||||||||||||
| b) | 0 (zero) quando il tenore di glucosio è uguale o inferiore a quello del fruttosio. |
| 2) | A.: Per tutti i codici NC diversi dai codici NC: 3505 10 10 , 3505 10 90 , da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90 , il tenore di amido (o destrine) indicato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 corrisponde alla formula: (Z – G) × 0,9 dove: Z = tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione 6 ; G = tenore di glucosio determinato mediante HPLC. — Z — = — tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione 6 ; — G — = — tenore di glucosio determinato mediante HPLC. Z: = — tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione 6 ; G: = — tenore di glucosio determinato mediante HPLC. | A. | Z: = — tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione 6 ; G: = — tenore di glucosio determinato mediante HPLC. | Z | = | tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione 6 ; | G | = | tenore di glucosio determinato mediante HPLC. | B. | Per i codici NC 3505 10 10 , 3505 10 90 , da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90 , il tenore di amido (o destrine) è quello determinato applicando il metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 4154/87. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Z: = — tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione 6 ; G: = — tenore di glucosio determinato mediante HPLC. | Z | = | tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione 6 ; | G | = | tenore di glucosio determinato mediante HPLC. | ||||
| Z | = | tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione 6 ; | |||||||||
| G | = | tenore di glucosio determinato mediante HPLC. | |||||||||
| B. | Per i codici NC 3505 10 10 , 3505 10 90 , da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90 , il tenore di amido (o destrine) è quello determinato applicando il metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 4154/87. |
Per l'applicazione dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1043/2005, la determinazione della percentuale di mannitolo e del D-glucitolo (sorbitolo) è effettuata secondo il metodo HPLC.
1. Viene redatto un bollettino di analisi.
2. Il bollettino di analisi deve indicare tra l'altro: — tutti i dati relativi all'identificazione del campione, — il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti dell’atto normativo in cui figura; oppure, se del caso, il riferimento a un metodo particolareggiato che indichi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, conforme al presente regolamento, — gli elementi che possono avere influito sui risultati, — i risultati dell'analisi espressi in funzione del metodo impiegato e delle esigenze dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l'analisi.
Il regolamento (CEE) n. 4056/87 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 .
2 GU L 379 del 31.12.1987, pag. 29 .
3 Cfr. allegato I.
4 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 .
5 GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24 .
6 GU L 392 del 31.12.1987, pag. 19 .
Regolamento abrogato e relativa modificazione
| Regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione | ( GU L 379 del 31.12.1987, pag. 29 ) |
|---|---|
| Regolamento (CE) n. 202/98 della Commissione | ( GU L 21 del 28.1.1998, pag. 5 ) |
Tavola di concordanza
| Regolamento (CEE) n. 4056/87 | Presente regolamento |
|---|---|
| Articoli da 1 a 4 | Articoli da 1 a 4 |
| — | Articolo 5 |
| Articolo 5 | Articolo 6 |
| — | Allegato I |
| — | Allegato II |
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