Regolamento (CE) n. 898/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 896/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2008

32008R0898Regulation17 set 2008

del 16 settembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 896/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2008

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali 2 , in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 896/2008 della Commissione 3 .

(2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 896/2008.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 896/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 896/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 17 settembre 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125 .

3 GU L 247 del 16.9.2008, pag. 20 .

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 17 settembre 2008

Codice NCDesignazione delle merciDazi all’importazione 1
(EUR/t)
1001 10 00FRUMENTO (grano) duro di alta qualità0,00 2
di media qualità0,00 2
di bassa qualità0,00 2
1001 90 91FRUMENTO (grano) tenero da seme0,00
ex 1001 90 99FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme0,00 2
1002 00 00SEGALA4,57 2
1005 10 90GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido0,00
1005 90 00GRANTURCO, diverso dal granturco da seme 30,00 2
1007 00 90SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina9,56 2

1 Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

2 Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 608/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.

3 L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15 settembre 2008

1)| Premio sui Grandi laghi | 4,68 | — | — | — | — | — |; | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2)| Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam: | 32,68 EUR/t |; | --- | --- |; | Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam: | 27,91 EUR/t |

1 Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2 Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

3 Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

Footnotes

  1. Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96]. 2 3 4 5

  2. Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96]. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  3. Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96]. 2 3 4 5