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32008R0888 ΓÇó Regolamento (CE) n. 888/2008 della Commissione, dell' 11 settembre 2008 , che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
32008R0888Regulation12 set 2008
dell'11 settembre 2008
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 29 agosto 2008, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 851/2008 della Commissione 2 .
(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 851/2008 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 851/2008 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2008. Per la Commissione Heinz ZOUREK Direttore generale per le Imprese e l'industria
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
2 GU L 231 del 29.8.2008, pag. 17 .
| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri | ||
|---|---|---|---|
| 1701 99 10 | Zucchero bianco | 16,95 | 16,95 |
1 I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso
a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
b) territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.
Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.