Regolamento (CE) n. 881/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008 , recante divieto di pesca degli squali pelagici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle zone V, VI, VII, VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese

32008R0881Regulation12 set 2008

del 9 settembre 2008

recante divieto di pesca degli squali pelagici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle zone V, VI, VII, VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde 3 , fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2008. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 .

3 GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28 .

N.04/DSS
Stato membroPortogallo
StockDWS/56789-
SpecieSquali pelagici
ZonaV, VI, VII, VIII e IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Data4.8.2008

Footnotes

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