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32008R0861 ΓÇó Regolamento (CE) n. 861/2008 della Commissione, del 2 settembre 2008 , che abroga il regolamento (CE) n. 634/2008 che stabilisce gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili alle importazioni dalla Svizzera nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
32008R0861Regulation1 ago 2008
del 2 settembre 2008
che abroga il regolamento (CE) n. 634/2008 che stabilisce gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili alle importazioni dalla Svizzera nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 1 , in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) Con l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera [2] , del 26 ottobre 2004, il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972 è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 2, concernente taluni prodotti agricoli trasformati. In applicazione di tale protocollo, il comitato misto CE-Svizzera, con decisione n. 1/2008 [3] , ha modificato i prezzi di riferimento interno dal 1 o febbraio 2008, con la conseguente istituzione di dazi sulle importazioni nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/93.
(2) Nel regolamento (CE) n. 634/2008 della Commissione 2 figurano pertanto gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili alle importazioni nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri.
(3) Nell'attuazione del protocollo n. 2 il comitato misto CE-Svizzera, con decisione n. 2/2008 3 , ha modificato i prezzi di riferimento interno a decorrere dal 1 o agosto 2008, con il risultato che le misure di compensazione dei prezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sono fissate a zero. Pertanto, a decorrere da tale data, non dovranno più essere versati dazi sulle importazioni dalla Svizzera nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri, che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/1993.
(4) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 634/2008.
(5) Poiché i prezzi di riferimento modificati conformemente al protocollo n. 2 si applicano a decorrere dal 1 o agosto 2008, la misura di cui al presente regolamento si applica a partire dalla medesima data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 634/2008 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2008. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 .
[^2] GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19
[^3] GU L 69 del 13.3.2008, pag. 34
2 GU L 176 del 4.7.2008, pag. 3 .
3 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.