32008R0858•Regolamento (CE) n. 858/2008 della Commissione, del 1 o settembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero
32008R0858Regulation9 set 2008
del 1 o settembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 40, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione 2 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione una serie di dati relativi ai quantitativi di materia prima industriale forniti per la trasformazione. Per evitare che detti quantitativi siano conteggiati due volte e garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri interessati, è opportuno precisare le modalità da seguire per le comunicazioni in questione.
(2) Occorre precisare i codici della nomenclatura doganale relativi agli sciroppi da spalmare e agli sciroppi da trasformare in «Rinse appelstroop» riportati nell'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006, al fine di garantire la corretta applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 con riguardo a detti prodotti.
(3) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione delle nuove disposizioni, introdotte a seguito della riforma del regime dello zucchero, sull'utilizzazione di zucchero industriale da parte dell'industria chimica e farmaceutica, risulta necessario aggiungere all'elenco dei prodotti riportati nell'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 le cere depilatorie del codice NC 3307 90 00 e gli ammorbidenti per tessuti del codice NC 3809 91 00 .
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 967/2006.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 967/2006 è modificato come segue:
| 1) | l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Comunicazioni degli Stati membri Ciascuno Stato membro interessato comunica alla Commissione: a) entro la fine del mese di maggio, il quantitativo di materia prima industriale fornito dal 1 o ottobre al 31 marzo precedenti, dai fabbricanti da esso riconosciuti; b) entro la fine del mese di novembre, per la campagna di commercializzazione precedente: — il quantitativo di materia prima industriale fornito dai fabbricanti da esso riconosciuti, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio, — il quantitativo di materia prima industriale per la quale i trasformatori da esso riconosciuti hanno apportato la prova di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall'altra, secondo i prodotti elencati nell'allegato, — il quantitativo di zucchero fornito in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dai fabbricanti da esso riconosciuti.»; | a) | entro la fine del mese di maggio, il quantitativo di materia prima industriale fornito dal 1 o ottobre al 31 marzo precedenti, dai fabbricanti da esso riconosciuti; | b) | —: il quantitativo di materia prima industriale fornito dai fabbricanti da esso riconosciuti, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio, | — | il quantitativo di materia prima industriale fornito dai fabbricanti da esso riconosciuti, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio, | — | il quantitativo di materia prima industriale per la quale i trasformatori da esso riconosciuti hanno apportato la prova di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall'altra, secondo i prodotti elencati nell'allegato, | — | il quantitativo di zucchero fornito in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dai fabbricanti da esso riconosciuti.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | entro la fine del mese di maggio, il quantitativo di materia prima industriale fornito dal 1 o ottobre al 31 marzo precedenti, dai fabbricanti da esso riconosciuti; | ||||||||||
| b) | —: il quantitativo di materia prima industriale fornito dai fabbricanti da esso riconosciuti, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio, | — | il quantitativo di materia prima industriale fornito dai fabbricanti da esso riconosciuti, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio, | — | il quantitativo di materia prima industriale per la quale i trasformatori da esso riconosciuti hanno apportato la prova di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall'altra, secondo i prodotti elencati nell'allegato, | — | il quantitativo di zucchero fornito in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dai fabbricanti da esso riconosciuti.»; | ||||
| — | il quantitativo di materia prima industriale fornito dai fabbricanti da esso riconosciuti, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio, | ||||||||||
| — | il quantitativo di materia prima industriale per la quale i trasformatori da esso riconosciuti hanno apportato la prova di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall'altra, secondo i prodotti elencati nell'allegato, | ||||||||||
| — | il quantitativo di zucchero fornito in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dai fabbricanti da esso riconosciuti.»; |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o settembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . A decorrere dal 1 o ottobre 2008 il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ).
2 GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22 .
«ALLEGATO Codice NC Designazione delle merci 1302 32 – – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: 1302 39 00 – – altri ex 1702 90 95 ex 2106 90 59 – – Sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in “Rinse appelstroop” 2102 10 – Lieviti vivi ex 2102 20 – – Lieviti morti 2207 10 00 – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol (bioetanolo) ex 2207 20 00 – Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo (bioetanolo) ex 2208 40 – Rum Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: ex 2309 90 – prodotti aventi un tenore in materia secca pari ad almeno il 60 % di lisina 29 Prodotti chimici organici, tranne quelli delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44 3002 90 50 – – Colture di microrganismi 3003 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto 3006 Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati alla nota 4 di questo capitolo 3203 00 10 – Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze 3203 00 90 – Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze ex 3204 – Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ex 3307 90 00 Cere depilatorie ex ex 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amido o di fecola modificati; colle; enzimi, tranne quelli della voce 3501 e delle sottovoci 3505 10 10 , 3505 10 90 e 3505 20 ex ex 38 Prodotti vari delle industrie chimiche tranne quelli della voce 3809 , diversi dagli ammorbidenti per tessuti del codice NC ex 3809 91 00 , e della sottovoce 3824 60 3901 a 3914 – Forme primarie ex 6809 Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso: – tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili»
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