Regolamento (CE) n. 832/2008 della Commissione, del 22 agosto 2008 , recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

32008R0832Regulation23 ago 2008

del 22 agosto 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli 2 , in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61 ).

2 GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 ( GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 00MK23,3
XS22,4
ZZ22,9
0707 00 05MK23,5
TR128,2
ZZ75,9
0709 90 70TR94,1
ZZ94,1
0805 50 10AR62,8
UY56,0
ZA78,0
ZZ65,6
0806 10 10EG180,5
IL87,5
MK56,1
TR120,3
ZZ111,1
0808 10 80AR79,4
BR85,6
CL93,0
CN78,2
NZ104,7
US94,5
ZA84,3
ZZ88,5
0808 20 50AR131,9
CL75,8
TR147,3
ZA109,8
ZZ116,2
0809 30MK34,9
TR143,1
ZZ89,0
0809 40 05IL129,2
MK66,2
TR114,4
XS70,3
ZZ95,0

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ( GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19 ). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini». 2 3 4

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (). 2