Regolamento (CE) n. 784/2008 della Commissione, del 5 agosto 2008 , recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio Rosso di Treviso (IGP)]

32008R0784Regulation26 ago 2008

del 5 agosto 2008

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio Rosso di Treviso (IGP)]

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione 2 , modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione 3 .

(2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4 , secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione ( GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27 ).

2 GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 ( GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54 ).

3 GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19 .

4 GU C 279 del 22.11.2007, pag. 12 .

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Radicchio Rosso di Treviso (IGP)

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (). 2

  3. . 2

  4. . 2