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32008R0784 ΓÇó Regolamento (CE) n. 784/2008 della Commissione, del 5 agosto 2008 , recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio Rosso di Treviso (IGP)]
32008R0784Regulation26 ago 2008
del 5 agosto 2008
recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio Rosso di Treviso (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione 2 , modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione 3 .
(2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4 , secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione ( GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27 ).
2 GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 ( GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54 ).
3 GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19 .
4 GU C 279 del 22.11.2007, pag. 12 .
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
ITALIA
Radicchio Rosso di Treviso (IGP)