Regolamento (CE) n. 778/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008 , recante fissazione dell'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2007/2008

32008R0778Regulation8 ago 2008

del 4 agosto 2008

recante fissazione dell'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2007/2008

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati da versare alle imprese di trasformazione, limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 89 dello stesso regolamento.

(2) In applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 2 , gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali è stato riconosciuto il diritto all'aiuto per la campagna di commercializzazione 2007/2008. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

(3) L'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61 ).

2 GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/2008 ( GU L 73 del 15.3.2008, pag. 6 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/2008 (). 2

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