Regolamento (CE) n. 770/2008 della Commissione, del 1 o agosto 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CEE del Consiglio

32008R0770Regulation22 ago 2008

del 1 o agosto 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CEE del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune 1 , in particolare l’articolo 42, punto 8 bis ,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario 2 stabilisce all’articolo 24 le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione di malattie degli animali.

(2) Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione [^3] si applica ai contributi finanziari della Comunità destinati agli Stati membri per quanto riguarda le spese ammissibili relative a talune misure di eradicazione delle malattie degli animali.

(3) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE 3 fissa nuove misure di lotta contro tale malattia, anche nel caso di virus a bassa patogenicità.

(4) La decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/53/CE 4 , prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità agli Stati membri per talune misure di eradicazione destinate a combattere l’influenza aviaria. L’articolo 3 bis della suddetta decisione subordina il contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’influenza aviaria alla condizione che le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE siano state applicate.

(5) Occorre pertanto aggiornare il testo del regolamento (CE) n. 349/2005 per tener conto di tale modifica.

(6) Il regolamento (CE) n. 349/2005 prevede che il contributo finanziario della Comunità sia versato sulla base di una domanda di rimborso accompagnata da una relazione finanziaria che comprenda la parte «indennizzo adeguato» e la parte «costi operativi». Come già avviene per la presentazione della parte «indennizzo adeguato», è necessario unire la presentazione della parte «costi operativi» della suddetta relazione finanziaria alla notifica della decisione specifica riguardante la messa a disposizione del contributo finanziario.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 349/2005.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 349/2005 è modificato come segue:

1)all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento si applica alle partecipazioni finanziarie della Comunità di cui beneficiano gli Stati membri per le spese ammissibili previste dagli articoli da 3 a 5 del presente regolamento relativamente ai provvedimenti di eradicazione delle malattie, e nelle situazioni contemplate:
a)
dall’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis , paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi;
b)
dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della stessa decisione.»;
a)dall’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis , paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi;b)dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della stessa decisione.»;
a)dall’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis , paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi;
b)dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della stessa decisione.»;
2)«d): “spese necessarie”: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, all’articolo 3 bis , paragrafo 3, secondo trattino, all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento;»«d)“spese necessarie”: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, all’articolo 3 bis , paragrafo 3, secondo trattino, all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento;»
«d)“spese necessarie”: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, all’articolo 3 bis , paragrafo 3, secondo trattino, all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento;»
3)«a): l’indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle uova, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, dell’articolo 3 bis , paragrafo 3, primo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE;«a)l’indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle uova, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, dell’articolo 3 bis , paragrafo 3, primo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE;b)le spese operative pagate e connesse ai provvedimenti obbligatori di abbattimento e di distruzione degli animali e di prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali e alla pulizia e alla disinfezione o, all’occorrenza, alla distruzione degli impianti contaminati, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, dell’articolo 3 bis , paragrafo 3, secondo trattino, dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE;»
«a)l’indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle uova, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, dell’articolo 3 bis , paragrafo 3, primo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE;
b)le spese operative pagate e connesse ai provvedimenti obbligatori di abbattimento e di distruzione degli animali e di prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali e alla pulizia e alla disinfezione o, all’occorrenza, alla distruzione degli impianti contaminati, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, dell’articolo 3 bis , paragrafo 3, secondo trattino, dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE;»
  1. all’articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La parte “costi operativi” della relazione finanziaria di cui al paragrafo 1, punto a), è presentata sotto forma di file informativo a norma dell’allegato IV entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione specifica riguardante la messa a disposizione del contributo finanziario.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o agosto 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione

1 GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 ( GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1 ).

2 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

[^3] GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12

3 GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16 .

4 GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  3. . 2

  4. . 2