Regolamento (CE) n. 759/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

32008R0759Regulation1 ago 2008

del 31 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 712/2008 della Commissione 2 ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 25 luglio 2008 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.

(2) Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 712/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 712/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 1 o agosto 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione ( GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1 ). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a partire dal 1 o ottobre 2008.

2 GU L 197 del 25.7.2008, pag. 32 .

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere del 1 o agosto 2008

Codice prodottoDestinazioneUnità di misuraImporto della restituzione
1702 40 10 9100S00EUR/100 kg sostanza secca18,29
1702 60 10 9000S00EUR/100 kg sostanza secca18,29
1702 60 95 9000S00EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto0,1829
1702 90 30 9000S00EUR/100 kg sostanza secca18,29
1702 90 71 9000S00EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto0,1829
1702 90 95 9100S00EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto0,1829
1702 90 95 9900S00EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto0,1829 1
2106 90 30 9000S00EUR/100 kg sostanza secca18,29
2106 90 59 9000S00EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto0,1829
S00: — — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti: a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia; b) territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra. — a) — paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia; — b) — territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; — c) — territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.
a): paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
b): territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c): territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

1 L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ( GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12 ).

Footnotes

  1. L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (). 2 3 4

  2. . 2