Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008 , relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 o gennaio 2009  al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007

32008R0732Regulation26 ago 2008

del 22 luglio 2008

relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo 1 ,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate.

(2) La politica commerciale comune della Comunità deve essere coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e deve consolidarli, specie per quanto riguarda l’eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell'OMC, in particolare la clausola di abilitazione GATT del 1979 in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.

(3) La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006-2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nel decennio 2006-2015.

(4) Il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio 2 , applica il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fino al 31 dicembre 2008. Dopo tale data, conformemente agli orientamenti, il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate dovrebbe continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2011.

(5) Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (di seguito «il sistema») dovrebbe consistere in un regime generale concesso a tutti i paesi e territori beneficiari e in due regimi speciali orientati alle diverse esigenze in materia di sviluppo dei paesi in situazioni economiche analoghe.

(6) Il regime generale dovrebbe essere concesso a tutti i paesi beneficiari classificati dalla Banca mondiale fra i paesi a reddito non elevato e con esportazioni insufficientemente diversificate.

(7) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell’OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002).

(8) È pertanto opportuno concedere preferenze tariffarie supplementari ai paesi in via di sviluppo che, a causa dell’assenza di diversificazione e della scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale, sono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità.

(9) Tali preferenze dovrebbero promuovere la crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari interessati, nonché dei dazi specifici, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem.

(10) I paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione ne confermi l’ammissibilità entro il 15 dicembre 2008. I paesi che già beneficiano del regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero rinnovare le proprie domande.

(11) La Commissione dovrebbe verificare l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali conformemente ai rispettivi meccanismi e valutare il nesso esistente tra preferenze tariffarie supplementari e promozione dello sviluppo sostenibile.

(12) Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato comunitario per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite. Qualora un paese non sia più classificato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime.

(13) Per garantire la coerenza con le disposizioni di accesso al mercato per lo zucchero negli accordi di partenariato economico, la franchigia doganale per lo zucchero dovrebbe applicarsi dal 1 o ottobre 2009 e il contingente tariffario per i prodotti della sottovoce 1701 11 10 , come istituito nell’ambito del regime speciale per i paesi meno sviluppati, dovrebbe essere prorogato fino al 30 settembre 2009 con un aumento pro rata in volume. Inoltre per il periodo tra il 1 o ottobre 2009 e il 30 settembre 2012 l’importatore dei prodotti di cui alla voce 1701 si dovrebbe impegnare ad acquistare tali prodotti ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo stabilito.

(14) Per il regime generale le preferenze dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura «sensibile» o «non sensibile» dei prodotti in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno della Comunità.

(15) La sospensione dei dazi tariffari sui prodotti non sensibili dovrebbe essere mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie comunitarie corrispondenti.

(16) Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, quindi, la riduzione generale dovrebbe essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della nazione più favorita, mentre tali dazi per i tessili e i prodotti tessili dovrebbero essere ridotti del 20 %. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.

(17) Ove le aliquote di dazio preferenziale, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 980/2005, comportino una maggiore riduzione tariffaria, tali aliquote dovrebbero continuare ad essere applicate.

(18) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d’importazione porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all’1 % o ad un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.

(19) Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non dovrebbero usufruire al tempo stesso del sistema e di un accordo commerciale preferenziale se questo copre già almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale.

(20) La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni della tariffa doganale comune. La graduazione di una sezione per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l’equità della graduazione eliminando l’incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni.

(21) Le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 3 , dovrebbero essere applicati alle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento, affinché beneficino del sistema solo i paesi a cui il sistema è effettivamente destinato.

(22) La revoca temporanea dovrebbe essere giustificata, tra l’altro, da una violazione grave e sistematica dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali relative ai diritti umani fondamentali, ai diritti del lavoro, all’ambiente o al buon governo onde promuovere gli obiettivi delle convenzioni stesse ed evitare che i beneficiari ricevano vantaggi indebiti attraverso la ripetuta violazione di tali convenzioni.

(23) Vista la situazione politica del Myanmar e della Bielorussia, la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di questi paesi dovrebbe rimanere in vigore.

(24) All’occorrenza i riferimenti contenuti in altre normative comunitarie dovrebbero essere aggiornati per riferirsi al presente regolamento. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all’Unione di Myanmar 4 , il regolamento (CE) n. 1933/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che revoca temporaneamente l’accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate 5 , il regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati 6 , e il regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 7 .

(25) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 8 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 1. Il sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate (di seguito «il sistema») si applica conformemente al presente regolamento. 2. Il presente regolamento prevede le seguenti preferenze tariffarie: a) un regime generale; b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; e c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento s’intende per: a) «dazi della tariffa doganale comune» i dazi specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 9 , ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari; b) «sezione» una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento la sezione XI è trattata come due sezioni distinte: la sezione XI(a) comprendente i capitoli da 50 a 60 della tariffa doganale comune e la sezione XI(b) comprendente i capitoli da 61 a 63 della tariffa doganale comune; c) «paesi e territori beneficiari» i paesi e i territori di cui all’allegato I del presente regolamento. Articolo 3 1. Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando il valore delle importazioni per le cinque sezioni principali delle sue importazioni coperte dal sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nella Comunità rappresenti meno del 75 % di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità. 2. Se un paese beneficiario è firmatario di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze a suo favore previste dall’attuale sistema, esso viene escluso dall’elenco di paesi beneficiari. La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 27 in merito alle preferenze previste dall’accordo commerciale preferenziale di cui al primo comma. 3. La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la sua esclusione dall’elenco di paesi beneficiari. Articolo 4 I prodotti inclusi nei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), sono elencati nell’allegato II. Articolo 5 1. Le preferenze tariffarie si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nel regime di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie. 2. Ai fini dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93. 3. Il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica parimenti ove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia del regime applicabile al prodotto finale, sempreché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo.

CAPO II REGIMI E PREFERENZE TARIFFARIE SEZIONE 1 Regime generale Articolo 6 1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II in quanto prodotti non sensibili sono sospesi completamente, ad eccezione dei componenti agricoli. 2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni XI (a) e XI (b) la riduzione è del 20 %. 3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 980/2005 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il 25 agosto 2008 si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %. 5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti. 6. Se per i dazi ridotti a norma dei paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato. 7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai prodotti delle sezioni per le quali dette preferenze sono state abolite, per il paese di origine interessato, ai sensi dell’articolo 13, dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’allegato I, colonna C. SEZIONE 2 Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo Articolo 7 1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. 2. Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice NC 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana. 3. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non comprende i prodotti delle sezioni per le quali, ai sensi dell’allegato I, colonna C, dette preferenze tariffarie sono state revocate per il paese beneficiario in questione. Articolo 8 1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che: a) abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui all’allegato III; b) si impegnino a mantenere la ratifica delle convenzioni e delle relative leggi/misure di attuazione e accettino che l’applicazione sia periodicamente soggetta a verifica e riesame a norma delle disposizioni di attuazione delle convenzioni che hanno ratificato; e c) siano considerati paesi vulnerabili ai sensi del paragrafo 2. 2. Ai fini della presente sezione per paese vulnerabile s’intende un paese: a) che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paese a reddito elevato e le cui cinque sezioni principali delle importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino più del 75 % in valore di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG; e b) le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1 % in valore di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità. I dati da utilizzare sono: a) ai fini dell’articolo 9, lettera a), punto i): quelli disponibili al 1 o settembre 2007 come media annuale su tre anni consecutivi; b) ai fini dell’articolo 9, lettera a), punto ii): quelli disponibili al 1 o settembre 2009 come media annuale su tre anni consecutivi. 3. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’applicazione effettiva delle convenzioni di cui all’allegato III, esaminando le informazioni messe a disposizione dagli organi di controllo competenti. La Commissione informa il Consiglio se da tali informazioni risulta che un paese beneficiario si sia discostato dall’applicazione effettiva di una convenzione. In tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sintetica sullo stato di ratifica insieme alle raccomandazioni disponibili dei competenti organi di controllo. Articolo 9 1. Senza pregiudizio del paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che: a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso: i) entro il 31 ottobre 2008, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1 o gennaio 2009; oppure ii) entro il 30 aprile 2010, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1 o luglio 2010; e b) dall’esame della richiesta risulti che il paese o territorio richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2. 2. Il paese richiedente presenta una domanda scritta alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo alla ratifica delle convenzioni di cui all’allegato III, nonché alla legislazione e alle misure finalizzate all’effettiva attuazione delle disposizioni delle convenzioni e al suo impegno di accettare e rispettare pienamente il meccanismo di verifica e di riesame previsto nelle convenzioni e negli strumenti connessi. 3. I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a norma del regolamento (CE) n. 980/2005 devono parimenti presentare una domanda ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii). Articolo 10 1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Nell’esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente. 2. Dopo aver esaminato la domanda la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, se concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. 3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo: a) entro il 15 dicembre 2008 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i); oppure b) entro il 15 giugno 2010 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii). 4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione. 5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente per quanto concerne la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4. 6. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 980/2005 continua ad essere concesso dal 1 o gennaio 2009 a qualsiasi paese ancora sottoposto a un’inchiesta avviata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, fino alla data di conclusione di tale inchiesta ai sensi del presente regolamento. SEZIONE 3 Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati Articolo 11 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell’allegato I, benefici del regime speciale per i paesi meno sviluppati. 2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti dell’80 % fino al 31 agosto 2009 e sospesi totalmente a decorrere dal 1 o settembre 2009. 3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti dell’80 % fino al 30 settembre 2009 e sospesi totalmente a decorrere dal 1 o ottobre 2009. 4. Per il periodo dal 1 o ottobre 2009 al 30 settembre 2012 l’importatore di prodotti della voce tariffaria 1701 si impegna ad acquistare tali prodotti ad un prezzo minimo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento cif di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 10 , per la corrispondente campagna di commercializzazione. 5. Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti delle voci tariffarie 1006 e 1701 non saranno totalmente sospesi a norma dei paragrafi 2 e 3, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10 , originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari per la campagna di commercializzazione 2008/2009 saranno pari a 6 694 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e pari a 204 735 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10 . 6. Per il periodo dal 1 o ottobre 2009 al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 richiedono una licenza di importazione. 7. La Commissione adotta norme dettagliate per l’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 11 . 8. I paesi che le Nazioni Unite escludono dall’elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall’elenco dei beneficiari del presente regime. L’esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4. Articolo 12 L’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 5, che riguardano i prodotti della sottovoce tariffaria 1701 11 10 non si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze di cui alla presente sezione, che sono immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d’oltremare. SEZIONE 4 Disposizioni comuni Articolo 13 1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 6 e 7 sono abolite per i prodotti appartenenti a una determinata sezione, originari di un paese beneficiario, se il valore medio delle importazioni comunitarie dei prodotti appartenenti alla sezione in questione, originari di tale paese beneficiario e coperti dal regime di cui gode il paese suddetto, supera, in base ai dati più recenti disponibili al 1 o settembre 2007, per tre anni consecutivi il 15 % del valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori beneficiari. La soglia fissata per ciascuna delle sezioni XI(a) e XI(b) è del 12,5 %. 2. Le sezioni escluse a norma del paragrafo 1 sono elencate nell’allegato I, colonna C. Esse rimangono escluse per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 32, paragrafo 2. 3. La Commissione informa il paese beneficiario dell’esclusione di una sezione. 4. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari per le sezioni che rappresentano oltre il 50 %, in valore, di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità originarie di tali paesi. 5. Le statistiche del commercio estero di Eurostat costituiscono la fonte statistica utilizzata ai fini del presente articolo. Articolo 14 1. Se l’aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi del presente capo, è pari o inferiore all’1 %, il dazio è totalmente sospeso. 2. Se l’aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capo, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale.

CAPO III REVOCA TEMPORANEA E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA SEZIONE 1 Revoca temporanea Articolo 15 1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni: a) violazione grave e sistematica di principi contenuti nelle convenzioni di cui all’allegato III, parte A, sulla base delle conclusioni dei competenti organi di controllo; b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri; c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro; d) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l’industria comunitaria e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC; e) violazione grave e sistematica degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione della pesca. 2. Senza pregiudizio del paragrafo 1, il regime speciale di incentivazione di cui al capo II, sezione 2, può essere revocato temporaneamente per tutti o per alcuni prodotti inseriti nel presente regime e originari di un paese beneficiario, in particolare se la legislazione nazionale non ingloba più le convenzioni di cui all’allegato III che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, o se tale legislazione non è effettivamente applicata. 3. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 12 o (CE) n. 2026/97 13 per i motivi che giustificano tali misure. Articolo 16 1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme sull’origine dei prodotti e relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse, nonché in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica, tra l’altro, che un paese beneficiario: a) comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme sull’origine e per il controllo del rispetto di tali norme; b) assista la Comunità effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati; c) assista la Comunità consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e investigativa in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2; d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme sull’origine; e) rispetti o faccia rispettare le norme sull’origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme; f) assista la Comunità nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine. Si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario. 3. La Commissione può sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente: a) informato il comitato di cui all’articolo 27; b) chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o garantire che il paese beneficiario rispetti i suoi obblighi; e c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dei suoi obblighi da parte del paese beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi efficace. La Commissione ne informa anche il comitato di cui all’articolo 27. 4. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi del paragrafo 3. Entro un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa. 5. Il periodo di sospensione non deve superare i sei mesi. Al termine del periodo la Commissione decide se mettere fine alla sospensione, dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 27, o prorogare il periodo di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione delle preferenze o la proroga delle stesse. Articolo 17 1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un’inchiesta, ne informa il comitato di cui all’articolo 27 e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese. 2. Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, di avviare un’inchiesta. Articolo 18 1. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura e ne informa il paese beneficiario interessato. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. 2. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni opportunità di collaborare all’inchiesta. 3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell’OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l’inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute. 4. La Commissione può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta. 5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro il termine specificato nell’avviso che annuncia l’inchiesta o qualora l’inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si possono trarre conclusioni in base ai dati disponibili. 6. L’inchiesta è completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5. Articolo 19 1. La Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 27 una relazione sui risultati dell’inchiesta. 2. Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l’inchiesta secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando la chiusura dell’inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali. 3. Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , annunciando la sua intenzione di sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato a adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all’allegato III, parte A. 4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un’adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo. 5. L’eventuale decisione del Consiglio di prevedere una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell’adozione, a meno che il Consiglio, sulla base di un’adeguata proposta della Commissione, non stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più. SEZIONE 2 Clausola di salvaguardia Articolo 20 1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da causare o da minacciare di causare gravi difficoltà a un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. 2. La Commissione adotta una decisione formale di avviare un’inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. 3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato e con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta. 4. Nel considerare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi, nella misura in cui siano disponibili, sui produttori comunitari: a) quota di mercato; b) produzione; c) scorte; d) capacità di produzione; e) fallimenti; f) redditività; g) utilizzazione degli impianti; h) occupazione; i) importazioni; j) prezzi. 5. L’inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 27, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5. 6. La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un’azione immediata rendano impossibile l’inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato di cui all’articolo 27, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie. 8. Il 1 o gennaio di ogni anno durante il periodo di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 32, paragrafo 2, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro e dopo averne informato il comitato di cui all’articolo 27, abolisce le preferenze di cui agli articoli 6 e 7 riguardo ai prodotti della sezione XI(b) qualora le importazioni di tali prodotti, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, originari di un paese beneficiario:. a) aumentino di almeno il 20 % in quantità (in volume) rispetto al precedente anno di civile; oppure b) superino il 12,5 % del valore delle importazioni comunitarie di prodotti della sezione XI(b) provenienti da tutti i paesi e territori elencati nell’allegato I durante un qualsiasi periodo di dodici mesi. Tale disposizione non si applica ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 11 e ai paesi la cui quota di importazioni nella Comunità, come stabilito nell’articolo 13, paragrafo 1, non superi l’8 %. L’abolizione delle preferenze ha effetto due mesi dopo la data di pubblicazione della decisione in tal senso della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 21 Quando le importazioni di prodotti inclusi nell’allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore interessato. Articolo 22 1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell’articolo 20 o 21 prima che questa diventi efficace. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri. 2. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese. SEZIONE 3 Misure di sorveglianza nel settore agricolo Articolo 23 1. Senza pregiudizio dell’articolo 20, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide quali siano i prodotti cui applicare tale meccanismo di sorveglianza. 2. Qualora sia d’applicazione l’articolo 20 ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di paesi beneficiari, i periodi indicati all’articolo 20, paragrafi 2 e 5, sono ridotti a due mesi nei casi seguenti: a) quando il paese beneficiario interessato non garantisce l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisce la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 16; oppure b) quando le importazioni di prodotti dei capitoli da 1 a 24 che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superano in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato. SEZIONE 4 Disposizioni comuni Articolo 24 Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l’applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in applicazione della politica agricola comune a norma dell’articolo 37 del trattato, di quelle adottate in applicazione della politica commerciale comune a norma dell’articolo 133 del trattato o di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere applicate.

CAPO IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI Articolo 25 La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, le modifiche degli allegati del presente regolamento rese necessarie: a) da modifiche della nomenclatura combinata; b) da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori; c) dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2; d) dal fatto che un paese abbia raggiunto la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1; e) dall’esigenza di compilare l’elenco dei paesi beneficiari ai sensi dell’articolo 10. Articolo 26 1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all’Eurostat i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio 14 e del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione 15 . Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare, per ogni paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 e del regolamento (CE) n. 1917/2000. 2. A norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 3. 3. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti dei codici NC 0603 , 0803 00 19 , 1006 , 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701 , 1704 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 e 6403 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21. Articolo 27 1. Senza pregiudizio dell’articolo 11, paragrafo 7, nell’attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate (di seguito «il comitato»). 2. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. 3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1 o gennaio 2006. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

CAPO V MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 552/97, (CE) N. 1933/2006, (CE) N. 1100/2006 E (CE) N. 964/2007 Articolo 28 Il regolamento (CE) n. 552/97 è modificato come segue: 1) all’articolo 1 le parole «regolamento (CE) n. 3281/94 e regolamento (CE) n. 1256/96» sono sostituite dalle parole «regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 . 2) all’articolo 2 le parole «articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 3281/94 e articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1256/96» sono sostituite dalle parole «articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 732/2008». Articolo 29 Nel regolamento (CE) n. 1933/2006, all’articolo 1 le parole «regolamento (CE) n. 980/2005» sostituite dalle parole «regolamento (CE) 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 . Articolo 30 Il regolamento (CE) n. 1100/2006 è modificato come segue: 1) all’articolo 1, primo trattino, le parole «articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 2) all’articolo 1, secondo trattino, le parole «articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 732/2008»; 3) all’articolo 3, paragrafo 1, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Per le importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 originario di paesi che, secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, vanno aperti i seguenti contingenti tariffari globali a dazio zero espressi in equivalente zucchero bianco: — 178 030,75 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1 o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, — 204 735 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1 o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009. I contingenti recano i numeri d’ordine 09.4361 e 09.4362, rispettivamente.»; 4) l’articolo 3, paragrafo 2, è modificato come segue: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune (TDC) nonché i dazi aggiuntivi di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006, fatto salvo l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, sono ridotti in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008 del 50 % al 1 o luglio 2007, dell’80 % al 1 o luglio 2008 e sono totalmente sospesi a decorrere dal 1 o ottobre 2009.»; b) alla lettera c) del terzo comma la parola «giugno» è sostituita dalla parola «settembre»; c) la lettera d) del terzo comma è soppressa; 5) all’articolo 5, paragrafo 7, lettera d), le parole «l’operatore riconosciuto si impegna» sono sostituite dalle parole «il richiedente si impegna»; 6) all’articolo 5, paragrafo 8, lettera a), le parole «allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008»; 7) all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), primo trattino, le parole «articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008»; 8) all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), secondo trattino, le parole «articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008»; 9) all’articolo 10, paragrafo 2, le parole «articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008». Articolo 31 Il regolamento (CE) n. 964/2007 è modificato come segue: 1) all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, le parole «articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 . 2) all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, le parole «allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008».

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 32 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 2. Esso si applica dal 1 o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Tuttavia, tale termine finale non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale regime.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2008. Per il Consiglio Il presidente B. KOUCHNER

1 Parere emesso il 5 giugno 2008 a seguito di consultazione non obbligatoria (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2 Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ( GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2008 ( GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1 ).

3 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6 ).

4 GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8 .

5 GU L 405 del 30.12.2006, pag. 35 ; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 14 .

6 GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3 .

7 GU L 213 del 15.8.2007, pag. 26 .

8 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ( GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 ).

9 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione ( GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9 ).

10 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 ( GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1 ).

11 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61 ).

12 Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).

13 Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).

14 Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ( GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

15 Regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero ( GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 ( GU L 312 del 29.11.2005, pag. 10 ).

Colonna A:codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità
Colonna B:nome del paese o del territorio
Colonna C:sezioni nei confronti delle quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 13)
Colonna D:paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (articolo 11)
Colonna E:paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 7)
ABCDE
AEEmirati arabi uniti
AFAfghanistanX
AGAntigua e Barbuda
AIAnguilla
AMArmenia
ANAntille olandesi
AOAngolaX
AQAntartide
ARArgentina
ASSamoa americane
AWAruba
AZAzerbaigian
BBBarbados
BDBangladeshX
BFBurkina-FasoX
BHBahrein
BIBurundiX
BJBeninX
BMBermuda
BNBrunei Darussalam
BOBolivia
BRBrasileS-IVProdotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
S-IXLegno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
BSBahamas
BTBhutanX
BVIsola di Bouvet
BWBotswana
BYBielorussia
BZBelize
CCIsole Cocos (Keeling)
CDCongo, Repubblica democratica delX
CFRepubblica CentrafricanaX
CGCongo
CICosta d’Avorio
CKIsole Cook
CMCamerun
CNRepubblica popolare cineseS-VIProdotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
S-VIIMaterie plastiche e articoli di materia plastica; gomma e articoli di gomma
S-VIIIPelli, cuoio, pelli da pellicceria e articoli di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; articoli di budella
S-IXLegno e articoli di legno; carbone di legna; sughero e articoli di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio
S-XI(a)Prodotti tessili; S-XI(b) Manufatti tessili
S-XIICalzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
S-XIIILavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, eccetto: prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
S-XIVPerle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
S-XVMetalli comuni e loro lavori
S-XVIMacchine ed apparecchi meccanici, materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi
S-XVIIMateriale da trasporto
S-XVIIIStrumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
S-XXLavori diversi
COColombia
CRCosta Rica
CUCuba
CVCapo VerdeX
CXIsola Christmas
DJGibutiX
DMDominica
DORepubblica dominicana
DZAlgeria
ECEcuador
EGEgitto
EREritreaX
ETEtiopiaX
FJFigi
FKIsole Falkland
FMStati federati di Micronesia
GAGabon
GDGrenada
GEGeorgia
GHGhana
GIGibilterra
GLGroenlandia
GMGambiaX
GNGuineaX
GQGuinea equatorialeX
GSIsole Georgia del Sud e Sandwich del Sud
GTGuatemala
GUGuam
GWGuinea-BissauX
GYGuyana
HMIsola Heard e Isole McDonald
HNHonduras
HTHaitiX
IDIndonesiaS-IIIGrassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
INIndiaS-XI(a)Prodotti tessili
IOTerritorio britannico dell’Oceano indiano
IQIraq
IRIran
JMGiamaica
JOGiordania
KEKenya
KGKirghizistan
KHCambogiaX
KIKiribatiX
KMComoreX
KNSaint Kitts e Nevis
KWKuwait
KYIsole Cayman
KZKazakstan
LARepubblica democratica popolare del LaosX
LBLibano
LCSaint Lucia
LKSri Lanka
LRLiberiaX
LSLesothoX
LYGran Giamahiria araba libica popolare socialista
MAMarocco
MGMadagascarX
MHIsole Marshall
MLMaliX
MMMyanmarX
MNMongolia
MOMacao
MPMarianne settentrionali
MRMauritaniaX
MSMontserrat
MUMauritius
MVMaldiveX
MWMalawiX
MXMessico
MYMalaysiaS-IIIGrassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
MZMozambicoX
NANamibia
NCNuova Caledonia
NENigerX
NFIsola Norfolk
NGNigeria
NINicaragua
NPNepalX
NRNauru
NUNiue
OMOman
PAPanama
PEPerù
PFPolinesia francese
PGPapua Nuova Guinea
PHFilippine
PKPakistan
PMSaint-Pierre e Miquelon
PNIsole Pitcairn
PWPalau
PYParaguay
QAQatar
RUFederazione russa
RWRuandaX
SAArabia Saudita
SBIsole SalomoneX
SCSeychelles
SDSudanX
SHSant’Elena
SLSierra LeoneX
SNSenegalX
SOSomaliaX
SRSuriname
STSão Tomé e PríncipeX
SVEl Salvador
SYRepubblica araba siriana
SZSwaziland
TCTurks e Caicos
TDCiadX
TFTerritori australi francesi
TGTogoX
THTailandiaS-XIVPerle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
TJTagikistan
TKTokelau
TLTimor orientaleX
TMTurkmenistan
TNTunisia
TOTonga
TTTrinidad e Tobago
TVTuvaluX
TZTanzaniaX
UAUcraina
UGUgandaX
UMIsole minori lontane degli Stati Uniti
UYUruguay
UZUzbekistan
VCSaint Vincent e Grenadine
VEVenezuela
VGIsole Vergini britanniche
VIIsole Vergini americane
VNVietnamS-XIICalzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
VUVanuatuX
WFWallis e Futuna
WSSamoaX
YEYemenX
YTMayotte
ZASud Africa
ZMZambiaX
ZWZimbabwe

1 L’elenco include paesi che sono temporaneamente sospesi dall’SPG comunitario o che non hanno rispettato le prescrizioni di cooperazione amministrativa (condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci). La Commissione o le competenti autorità del paese interessato forniranno un elenco aggiornato.

Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

La colonna «Sensibile/non sensibile» si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 6) e nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 7). Tali prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2).

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali possono rientrare i prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o per i quali detti dazi sono sospesi.

Codice NCDesignazione delle merciSensibile/non sensibile
0101 10 90Asini e altri, vivi, riproduttori di razza puraS
0101 90 19Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazioneS
0101 90 30Asini vivi, diversi dai riproduttori di razza puraS
0101 90 90Muli e bardotti viviS
0104 20 10 *Riproduttori di razza pura della specie caprinaS
0106 19 10Conigli domestici viviS
0106 39 10Piccioni viviS
0205 00Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelateS
0206 80 91Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceuticiS
0206 90 91Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceuticiS
0207 14 91Fegati di galli o di galline, congelatiS
0207 27 91Fegati di tacchine e di tacchini, congelatiS
0207 36 89Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di ocheS
ex 0208 1Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 55 (esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 70 per i quali non si applica la nota)S
0208 90 70Cosce di raneNS
0210 99 10Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche seccheS
0210 99 59Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»S
0210 99 60Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicateS
0210 99 80Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprinaS
ex capitolo 3 2Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 10 90S
0301 10 90Pesci ornamentali di mare, viviNS
0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacaoS
0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacaoS
0405 20 10
0405 20 30
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %S
0407 00 90Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortileS
0409 00 00 3Miele naturaleS
0410 00 00Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altroveS
0511 99 39Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle greggeS
ex capitolo 6Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti della sottovoce 0604 91 40S
0604 91 40Rami di conifere, freschiNS
0701Patate, fresche o refrigerateS
0703 10Cipolle e scalogni, freschi o refrigeratiS
0703 90 00Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigeratiS
0704Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica , freschi o refrigeratiS
0705Lattughe ( Lactuca sativa ) e cicorie ( Cichorium spp.) fresche o refrigerateS
0706Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigeratiS
ex 0707 00 05Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobreS
0708Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigeratiS
0709 20 00Asparagi, freschi o refrigeratiS
0709 30 00Melanzane, fresche o refrigerateS
0709 40 00Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigeratiS
0709 51 00
0709 59
Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50S
0709 60 10Peperoni, freschi o refrigeratiS
0709 60 99Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta , freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidiS
0709 70 00Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigeratiS
0709 90 10Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe ( Lactuca sativa ) e dalle cicorie ( Cichorium spp.)S
0709 90 20Bietole da costa e cardi, freschi o refrigeratiS
0709 90 31 *Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olioS
0709 90 40Capperi, freschi o refrigeratiS
0709 90 50Finocchi, freschi o refrigeratiS
0709 90 70Zucchine, fresche o refrigerateS
ex 0709 90 80Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1 o luglio al 31 ottobreS
0709 90 90Altri ortaggi, freschi o refrigeratiS
ex 0710Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85S
0710 80 85 3Asparagi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelatiS
ex 0711Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90S
ex 0712Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19S
0713Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzatiS
0714 20 10 *Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umanoNS
0714 20 90Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umanoS
0714 90 90Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sagoNS
0802 11 90
0802 12 90
Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amareS
0802 21 00
0802 22 00
Nocciole ( Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciateS
0802 31 00
0802 32 00
Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciateS
0802 40 00Castagne e marroni ( Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticatiS
0802 50 00Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticatiNS
0802 60 00Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticateNS
0802 90 50Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticatiNS
0802 90 85Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticatiNS
0803 00 11Frutta del plantano (banane da cuocere), frescheS
0803 00 90Banane, comprese le frutta del plantano, essiccateS
0804 10 00Datteri, freschi o secchiS
0804 20 10
0804 20 90
Fichi, freschi o secchiS
0804 30 00Ananassi, freschi o secchiS
0804 40 00Avocadi freschi o secchiS
ex 0805 20Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1 o marzo al 31 ottobreS
0805 40 00Pompelmi e pomeli, freschi o secchiNS
0805 50 90Limette ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia ), fresche o seccheS
0805 90 00Altri agrumi, freschi o secchiS
ex 0806 10 10Uve da tavola, fresche, dal 1 o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur ( Vitis vinifera c.v .) dal 1 o al 31 dicembreS
0806 10 90Altre uve, frescheS
ex 0806 20Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30 , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kgS
0807 11 00
0807 19 00
Meloni (compresi i cocomeri), freschiS
0808 10 10Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembreS
0808 20 10Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1 o agosto al 31 dicembreS
ex 0808 20 50Altre pere, fresche, dal 1 o maggio al 30 giugnoS
0808 20 90Cotogne, frescheS
ex 0809 10 00Albicocche, fresche, dal 1 o gennaio al 31 maggio e dal 1 o agosto al 31 dicembreS
0809 20 05Ciliege acide ( Prunus cerasus ), frescheS
ex 0809 20 95Ciliege, fresche, dal 1 o gennaio al 20 maggio e dall’11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide ( Prunus cerasus )S
ex 0809 30Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1 o gennaio al 10 giugno e dal 1 o ottobre al 31 dicembreS
ex 0809 40 05Prugne, fresche, dal 1 o gennaio al 10 giugno e dal 1 o ottobre al 31 dicembreS
0809 40 90Prugnole, frescheS
ex 0810 10 00Fragole, fresche, dal 1 o gennaio al 30 aprile e dal 1 o agosto al 31 dicembreS
0810 20Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschiS
0810 40 30Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus ), freschiS
0810 40 50Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum , freschiS
0810 40 90Altri frutti del genere Vaccinium , freschiS
0810 50 00Kiwi, freschiS
0810 60 00Durian, freschiS
0810 90 50
0810 90 60
0810 90 70
Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschiS
0810 90 95Altri frutti freschiS
ex 0811Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20S
0811 10 3 e
0811 20 3
Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spinaS
ex 0812Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30S
0812 90 30PapaieNS
0813 10 00Albicocche, seccheS
0813 20 00PrugneS
0813 30 00Mele, seccheS
0813 40 10Pesche, comprese le pesche noci, seccheS
0813 40 30Pere, seccheS
0813 40 50Papaie, seccheNS
0813 40 95Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806NS
0813 50 12Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugneS
0813 50 15Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), non contenente prugneS
0813 50 19Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), con prugneS
0813 50 31Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802S
0813 50 39Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 , diversi da quelli di noci tropicaliS
0813 50 91Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichiS
0813 50 99Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8S
0814 00 00Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure seccheNS
ex capitolo 9Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00 , 0901 21 00 , 0901 22 00 , 0901 90 90 e 0904 20 10 , delle voci 0905 00 00 e 0907 00 00 e delle sottovoci 0910 91 90 , 0910 99 33 , 0910 99 39 , 0910 99 50 e 0910 99 99NS
0901 12 00Caffè non torrefatto, decaffeinizzatoS
0901 21 00Caffè torrefatto, non decaffeinizzatoS
0901 22 00Caffè torrefatto, decaffeinizzatoS
0901 90 90Succedanei del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzioneS
0904 20 10Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzatiS
0905 00 00VanigliaS
0907 00 00Garofani (antofilli, chiodi e steli)S
0910 91 90Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910, tritati o polverizzatiS
0910 99 33
0910 99 39
0910 99 50
Timo; foglie di alloroS
0910 99 99Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910S
ex 1008 90 90QuinoaS
1105Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patateS
1106 10 00Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713S
1106 30Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8S
1108 20 00InulinaS
ex capitolo 12Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00 , 1209 23 80 , 1209 29 50 , 1209 29 80 , 1209 30 00 , 1209 91 10 , 1209 91 90 e 1209 99 91 ; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della voce 1210 e della sottovoce 1211 90 30 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 1212 91 e 1212 99 20 ; paglie e foraggiS
1209 21 00Semi di erba medica, da sementaNS
1209 23 80Altri semi di festuca, da sementaNS
1209 29 50Semi di lupini, da sementaNS
1209 29 80Altri semi da foraggio, da sementaNS
1209 30 00Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementaNS
1209 91 10
1209 91 90
Altri semi di ortaggi, da sementaNS
1209 99 91Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00NS
1210 1Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolinaS
1211 90 30Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzateNS
ex capitolo 13Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00S
1302 12 00Succhi ed estratti vegetali di liquiriziaNS
1501 00 90Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503S
1502 00 90Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umanaS
1503 00 19Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industrialiS
1503 00 90Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall’olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umanaS
1504Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1505 00 10Grasso di lana greggioS
1507Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1508Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1511 10 90Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umanaS
1511 90Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggioS
1512Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1513Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1514Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1515Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
ex 1516Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10S
1516 20 10Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»NS
1517Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516S
1518 00Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altroveS
1521 90 99Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle greggeS
1522 00 10DegrasS
1522 00 91Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio d’olivaS
1601 00 10Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegatoS
1602 20 10Preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatraS
1602 41 90Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domesticaS
1602 42 90Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domesticaS
1602 49 90Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domesticaS
1602 50 31 3 ,
1602 50 95 3
Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusiS
1602 90 31Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglioS
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 99
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suinaS
1603 00 10Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kgS
1604Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesceS
1605Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservatiS
1702 50 00Fruttosio chimicamente puroS
1702 90 10Maltosio chimicamente puroS
1704 4Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)S
Capitolo 18Cacao e sue preparazioniS
ex capitolo 19Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria, esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91S
1901 20 00Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905NS
1901 90 91Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404NS
ex capitolo 20Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00 , 2008 20 19 , 2008 20 39 , ex 2008 40 ed ex 2008 70S
2002 1Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido aceticoS
2005 80 00 3Granturco dolce ( Zea mays var. saccharata ), preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006S
2008 20 19
2008 20 39
Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altroveNS
ex 2008 40 3Pere, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove (esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 40 11 , 2008 40 21 , 2008 40 29 e 2008 40 39 , per i quali non si applica la nota)S
ex 2008 70 3Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove (esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 70 11 , 2008 70 31 , 2008 70 39 e 2008 70 59 , per i quali non si applica la nota)S
ex capitolo 21Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19 , ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 e 2106 90 59S
2101 20Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mateNS
2102 20 19Altri lieviti mortiNS
ex capitolo 22Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti della voce 2207 , ed esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40S
2207 1Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titoloS
2302 50 00Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumiS
2307 00 19Altre fecce di vinoS
2308 00 19Altri tipi di vinacceS
2308 00 90Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altroveNS
2309 10 90Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseariS
2309 90 10Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animaliNS
2309 90 91Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animaliS
2309 90 95
2309 90 99
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganicoS
Capitolo 24Tabacchi e succedanei del tabacco lavoratiS
2519 90 10Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinatoNS
2522Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825NS
2523Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche coloratiNS
Capitolo 27Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere mineraliNS
2801Fluoro, cloro, bromo e iodioNS
2802 00 00Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidaleNS
ex 2804Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00NS
2806Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforicoNS
2807 00Acido solforico; oleumNS
2808 00 00Acido nitrico; acidi solfonitriciNS
2809Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamenteNS
2810 00 90Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi boriciNS
2811Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metalliciNS
2812Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metalliciNS
2813Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercioNS
2814Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)S
2815Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassioS
2816Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di barioNS
2817 00 00Ossido di zinco; perossido di zincoS
2818 10Corindone artificiale, anche definito chimicamenteS
2819Ossidi e idrossidi di cromoS
2820Ossidi di manganeseS
2821Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe 2 O 3NS
2822 00 00Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercioNS
2823 00 00Ossidi di titanioS
2824Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancioneNS
ex 2825Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00NS
2825 10 00Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganiciS
2825 80 00Ossidi di antimonioS
2826Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoroNS
ex 2827Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00 ; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduriNS
2827 10 00Cloruro di ammonioS
2827 32 00Cloruro di alluminioS
2828Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromitiNS
2829Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodatiNS
ex 2830Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00 ; polisolfuri, di costituzione chimica definita o noNS
2830 10 00Solfuri di sodioS
2831Ditioniti e solfossilatiNS
2832Solfiti; tiosolfatiNS
2833Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)NS
2834 10 00NitritiS
2834 21 00
2834 29
NitratiNS
2835Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o noS
ex 2836Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00 , 2836 40 00 e 2836 60 00 ; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonioNS
2836 20 00Carbonato di disodioS
2836 40 00Carbonati di potassioS
2836 60 00Carbonato di barioS
2837Cianuri, ossicianuri e cianuri complessiNS
2839Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercioNS
2840Borati; perossoborati (perborati)NS
ex 2841Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00NS
2841 61 00Permanganato di potassioS
2842Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturiNS
2843Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosiNS
ex 2844 30 11Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggiNS
ex 2844 30 51Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggiNS
2845 90 90Isotopi diversi da quelli della voce 2844 ; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall’idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodottiNS
2846Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalliNS
2847 00 00Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con ureaNS
2848 00 00Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosforiNS
ex 2849Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30NS
2849 20 00Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o noS
2849 90 30Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o noS
ex 2850 00Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 , esclusi i prodotti della sottovoce 2850 00 70NS
2850 00 70Siliciuri, di costituzione chimica definita o noS
2852 00 00Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgamiNS
2853 00Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosiNS
2903Derivati alogenati degli idrocarburiS
ex 2904Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00NS
2904 20 00Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosiS
ex 2905Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44S
2905 45 00Glicerolo (glicerina)NS
2906Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiNS
ex 2907Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 ed ex 2907 22 00 ; fenoli-alcoliNS
2907 15 90Naftoli e loro sali diversi dall’1-naftoloS
ex 2907 22 00IdrochinoneS
2908Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoliNS
2909Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiS
2910Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiNS
2911 00 00Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiNS
ex 2912Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00NS
2912 41 00Vanillina (aldeide metilprotocatechica)S
2913 00 00Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912NS
ex 2914Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00 , 2914 21 00 e 2914 22 00NS
2914 11 00AcetoneS
2914 21 00CanforaS
2914 22 00Cicloesanone e metilcicloesanoniS
2915Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiS
ex 2916Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00 , 2916 12 e 2916 14NS
ex 2916 11 00Acido acrilicoS
2916 12Esteri dell’acido acrilicoS
2916 14Esteri dell’acido metacrilicoS
ex 2917Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00 , 2917 12 10 , 2917 14 00 , 2917 32 00 , 2917 35 00 e 2917 36 00NS
2917 11 00Acido ossalico, suoi sali e suoi esteriS
2917 12 10Acido adipico e suoi saliS
2917 14 00Anidride maleicaS
2917 32 00Ortoftalati di diottileS
2917 35 00Anidride ftalicaS
2917 36 00Acido tereftalico e suoi saliS
ex 2918Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00 , 2918 15 00 , 2918 21 00 , 2918 22 00 e 2918 29 10NS
2918 14 00Acido citricoS
2918 15 00Sali ed esteri dell’acido citricoS
2918 21 00Acido salicilico e suoi saliS
2918 22 00Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteriS
2918 29 10Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteriS
2919Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiNS
2920Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiNS
2921Composti a funzione amminaS
2922Composti amminici a funzioni ossigenateS
2923Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o noNS
ex 2924Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell’acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00S
2924 23 00Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi saliNS
2925Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione imminaNS
ex 2926Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00NS
2926 10 00AcrilonitrileS
2927 00 00Composti a funzione diazo, azo o azossiS
2928 00 90Altri derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilamminaNS
2929 10IsocianatiS
2929 90 00Altri composti ad altre funzioni azotateNS
2930 20 00
2930 30 00
ex 2930 90 85
Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)NS
2930 40 90
2930 50 00
2930 90 13
2930 90 16
2930 90 20
ex 2930 90 85
Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)S
2931 00Altri composti organo-inorganiciNS
ex 2932Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00 , 2932 13 00 e 2932 21 00NS
2932 12 002-Furaldeide (furfurale)S
2932 13 00Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilicoS
2932 21 00Cumarina, metilcumarine ed etilcumarineS
ex 2933Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00NS
2933 61 00MelaminaS
2934Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterocicliciNS
2935 00 90Altri solfonammidiS
2938Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivatiNS
ex 2940 00 00Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939S
ex 2940 00 00Ramnosio, raffinosio, mannosioNS
2941 20 30Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idratiNS
2942 00 00Altri composti organiciNS
3102 1Concimi minerali o chimici azotatiS
3103 10PerfosfatiS
3105Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kgS
ex capitolo 32Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto i prodotti delle voci 3204 e 3206 , ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00 , 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) ed ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)NS
3204Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definitaS
3206Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203 , 3204 o 3205 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definitaS
Capitolo 33Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmeticheNS
Capitolo 34Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gessoNS
3501Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseinaS
3502 90 90Albuminati ed altri derivati delle albumineNS
3503 00Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501NS
3504 00 00Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromoNS
3505 10 50Amidi e fecole esterificati o eterificatiNS
3506Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kgNS
3507Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altroveS
Capitolo 36Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabiliNS
Capitolo 37Prodotti per la fotografia o per la cinematografiaNS
ex capitolo 38Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00 , delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00 , e della voce 3825 , ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60NS
3802Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esauritoS
3817 00Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902S
3823 12 00Acido oleicoS
3823 70 00Alcoli grassi industrialiS
3825Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del capitolo 38S
ex capitolo 39Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901 , 3902 , 3903 e 3904 , delle sottovoci 3906 10 00 , 3907 10 00 , 3907 60 e 3907 99 , delle voci 3908 e 3920 , e delle sottovoci 3921 90 19 e 3923 21 00NS
3901Polimeri di etilene, in forme primarieS
3902Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarieS
3903Polimeri di stirene, in forme primarieS
3904Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarieS
3906 10 00Poli(metacrilato di metile)S
3907 10 00PoliacetaliS
3907 60Poli(etilene tereftalato)S
3907 99Altri poliesteri, diversi da quelli non saturiS
3908Poliammidi, in forme primarieS
3920Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materieS
3921 90 19Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulatiS
3923 21 00Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etileneS
ex capitolo 40Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010NS
4010Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzataS
ex 4104Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19S
ex 4106 31
4106 32
Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 4106 31 10NS
4107Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114S
4112 00 00Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114S
ex 4113Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 , esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00NS
4113 10 00Di capriniS
4114Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzatiS
4115 10 00Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolatiS
ex capitolo 42Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203NS
4202Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di cartaS
4203Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituitiS
Capitolo 43Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificialiNS
ex capitolo 44Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410 , 4411 , 4412 , delle sottovoci 4418 10 , 4418 20 10 , 4418 71 00 , 4420 10 11 , 4420 90 10 e 4420 90 91 ; carbone di legnaNS
4410Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organiciS
4411Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organiciS
4412Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificatoS
4418 10Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legnoS
4418 20 10Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44S
4418 71 00Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legnoS
4420 10 11
4420 90 10
4420 90 91
Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44S
ex capitolo 45Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503NS
4503Lavori di sughero naturaleS
Capitolo 46Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaioS
Capitolo 50SetaS
ex capitolo 51Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105 ; filati e tessuti di crineS
Capitolo 52CotoneS
Capitolo 53Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di cartaS
Capitolo 54Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificialiS
Capitolo 55Fibre sintetiche o artificiali in fioccoS
Capitolo 56Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderiaS
Capitolo 57Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessiliS
Capitolo 58Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricamiS
Capitolo 59Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessiliS
Capitolo 60Stoffe a magliaS
Capitolo 61Indumenti ed accessori di abbigliamento, a magliaS
Capitolo 62Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a magliaS
Capitolo 63Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracciS
Capitolo 64Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggettiS
Capitolo 65Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro partiNS
Capitolo 66Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro partiS
Capitolo 67Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelliNS
Capitolo 68Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie similiNS
Capitolo 69Prodotti ceramiciS
Capitolo 70Vetro e lavori di vetroS
ex capitolo 71Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117NS
7117Minuterie di fantasiaS
7202Ferro-legheS
Capitolo 73Lavori di ghisa, ferro o acciaioNS
Capitolo 74Rame e lavori di rameS
7505 12 00Barre, profilati e fili, di leghe di nichelNS
7505 22 00Fili, di leghe di nichelNS
7506 20 00Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichelNS
7507 20 00Accessori per tubi, di nichelNS
ex capitolo 76Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601S
ex capitolo 78Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801S
ex capitolo 79Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903S
ex capitolo 81Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00 , 8101 94 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 e 8113 00 20S
Capitolo 82Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuniS
Capitolo 83Lavori diversi di metalli comuniS
ex capitolo 84Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10NS
8401 10 00Reattori nucleariS
8407 21 10Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm 3S
ex capitolo 85Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00 , 8517 69 39 , 8517 70 15 , 8517 70 19 , 8519 20 , 8519 30 , 8519 81 11 a 8519 81 45 , 8519 81 85 , 8519 89 11 a 8519 89 19 , delle voci 8521 , 8525 e 8527 , delle sottovoci 8528 49 , 8528 59 e 8528 69 a 8528 72 , della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12NS
8516 50 00Forni a microondeS
8517 69 39Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, diversi dagli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di personeS
8517 70 15
8517 70 19
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggettiS
8519 20
8519 30
Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischiS
da 8519 81 11 a
8519 81 45
Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suonoS
8519 81 85Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, diversi dai tipi a cassetteS
da 8519 89 11 a
8519 89 19
Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suonoS
8521Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofoniciS
8525Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitaliS
8527Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeriaS
8528 49
8528 59
da 8528 69 a
8528 72
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 ; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immaginiS
8529Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528S
8540 11
8540 12 00
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori, o in bianco e nero o in altre monocromieS
Capitolo 86Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipiNS
ex capitolo 87Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702 , 8703 , 8704 , 8705 , 8706 00 , 8707 , 8708 , 8709 , 8711 , 8712 00 e 8714NS
8702Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducenteS
8703Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsaS
8704Autoveicoli per il trasporto di merciS
8705Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)S
8706 00Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motoreS
8707Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabineS
8708Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705S
8709Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro partiS
8711Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (««side-car»)S
8712 00Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motoreS
8714Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713S
Capitolo 88Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro partiNS
Capitolo 89Navi, battelli ed altri natantiNS
Capitolo 90Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchiS
Capitolo 91OrologeriaS
Capitolo 92Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumentiNS
ex capitolo 94Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405NS
9405Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altroveS
ex capitolo 95Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 30 a 9503 00 99NS
da 9503 00 30 a
9503 00 99
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specieS
Capitolo 96Lavori diversiNS

1 Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.

2 Per i prodotti della sottovoce 0306 13 , il dazio è del 3,6 % in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II.

3 Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non è applicabile al prodotto di questa sottovoce.

4 Per i prodotti della sottovoce 1704 10 90 il dazio specifico si limita al 16 % del valore in dogana, in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II.

PARTE A

Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro

1. Convenzione internazionale sui diritti civili e politici

2. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

3. Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

4. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

5. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

6. Convenzione sui diritti del fanciullo

7. Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio

8. Convenzione concernente l’età minima per l’ammissione al lavoro (n. 138)

9. Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)

10. Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (n. 105)

11. Convenzione concernente il lavoro forzato (n. 29)

12. Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100)

13. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni (n. 111)

14. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87)

15. Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98)

16. Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell’apartheid

PARTE B

Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo

17. Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

18. Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

19. Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

20. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione

21. Convenzione sulla diversità biologica

22. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica

23. Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

24. Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

25. Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

26. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)

27. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Messico)

Footnotes

  1. Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce. 2 3 4 5 6 7 8 9

  2. Per i prodotti della sottovoce 0306 13 , il dazio è del 3,6 % in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II. 2 3 4

  3. Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non è applicabile al prodotto di questa sottovoce. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  4. Per i prodotti della sottovoce 1704 10 90 il dazio specifico si limita al 16 % del valore in dogana, in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II. 2 3 4

  5. ; rettifica nella . 2

  6. . 2

  7. . 2

  8. . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (). 2

  9. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (). 2

  10. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (). 2

  11. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (). 2

  12. Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (). 2

  13. Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (). 2

  14. Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

  15. Regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (). 2

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