32008R0725•Regolamento (CE) n. 725/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32008R0725Regulation15 ago 2008
del 24 luglio 2008
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione ( GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9 ).
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1.: Prodotto costituito da (% di peso): Cagliata 32,4 Latte scremato 32,9 Panna (33,5 % di materia grassa) 12,4 Zucchero 4,5 Il prodotto contiene inoltre preparato a base di frutta, siero, stabilizzante e colture di yogurt. Il tenore di materia grassa è pari al 4,3 % del peso. Il prodotto è di colore rosso chiaro e ha l’aspetto del formaggio fresco. Nel prodotto possono essere visibili pezzi del preparato a base di frutta. Il prodotto è confezionato in recipienti da 150 g. — Cagliata — 32,4 — Latte scremato — 32,9 — Panna (33,5 % di materia grassa) — 12,4 — Zucchero — 4,5 Cagliata: 32,4 Latte scremato: 32,9 Panna (33,5 % di materia grassa): 12,4 Zucchero: 4,5 | 0406 10 20 | La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 0406 , 0406 10 e 0406 10 20 . Il prodotto contiene oltre il 70 % di peso di prodotti lattiero-caseari, fra i quali la cagliata che gli conferisce la sua caratteristica essenziale. Il prodotto conserva pertanto le caratteristiche di formaggio fresco e cagliata. Per questo motivo il prodotto deve essere classificato alla voce 0406 . |
| 2.: Prodotto costituito da (% di peso): Cagliata 41,7 Yogurt a base di latte scremato 29,7 Preparato a base di frutta 20 Sciroppo di fruttosio 5 Concentrato di proteine 2 Legante 0,9 Panna 0,7 Il tenore di materia grassa è pari allo 0,4 % del peso. Il prodotto è costituito da due strati: quello superiore è formato dalla sostanza bianca contenente la cagliata, mentre quello inferiore è costituito dal preparato a base di frutta. La sostanza che costituisce lo strato superiore ha l’aspetto del formaggio fresco. Il prodotto è confezionato in recipienti da 125 g. — Cagliata — 41,7 — Yogurt a base di latte scremato — 29,7 — Preparato a base di frutta — 20 — Sciroppo di fruttosio — 5 — Concentrato di proteine — 2 — Legante — 0,9 — Panna — 0,7 Cagliata: 41,7 Yogurt a base di latte scremato: 29,7 Preparato a base di frutta: 20 Sciroppo di fruttosio: 5 Concentrato di proteine: 2 Legante: 0,9 Panna: 0,7 | 0406 10 20 | La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 0406 , 0406 10 e 0406 10 20 . Il prodotto contiene oltre il 70 % di peso di prodotti lattiero-caseari, fra i quali la cagliata che gli conferisce la sua caratteristica essenziale. Il prodotto conserva pertanto le caratteristiche di formaggio fresco e cagliata. Per questo motivo il prodotto deve essere classificato alla voce 0406 . |
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