Regolamento (CE) n. 680/2008 della Commissione, del 17 luglio 2008 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

32008R0680Regulation18 lug 2008

del 17 luglio 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 1 , in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l’articolo 170,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall’allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 2 . È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari 3 , e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 4 .

(5) Le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate 5 , prevedono una riduzione della restituzione all’esportazione particolare se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 343/2008 della Commissione 6 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 343/2008 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 ( GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61 .

2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 . Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione ( GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8 ).

3 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 . Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 .

4 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 . Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 .

5 GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21 .

6 GU L 108 del 18.4.2008, pag. 3 .

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 18 luglio 2008

Codice dei prodottiDestinazioneUnità di misuraImporto delle restituzioni
0102 10 10 9140B00EUR/100 kg peso vivo25,9
0102 10 30 9140B00EUR/100 kg peso vivo25,9
0201 10 00 9110 1B02EUR/100 kg peso netto36,6
B03EUR/100 kg peso netto21,5
0201 10 00 9130 1B02EUR/100 kg peso netto48,8
B03EUR/100 kg peso netto28,7
0201 20 20 9110 1B02EUR/100 kg peso netto48,8
B03EUR/100 kg peso netto28,7
0201 20 30 9110 1B02EUR/100 kg peso netto36,6
B03EUR/100 kg peso netto21,5
0201 20 50 9110 1B02EUR/100 kg peso netto61,0
B03EUR/100 kg peso netto35,9
0201 20 50 9130 1B02EUR/100 kg peso netto36,6
B03EUR/100 kg peso netto21,5
0201 30 00 9050US 3EUR/100 kg peso netto6,5
CA 4EUR/100 kg peso netto6,5
0201 30 00 9060 6B02EUR/100 kg peso netto22,6
B03EUR/100 kg peso netto7,5
0201 30 00 9100 2 6B04EUR/100 kg peso netto84,7
B03EUR/100 kg peso netto49,8
EGEUR/100 kg peso netto103,4
0201 30 00 9120 2 6B04EUR/100 kg peso netto50,8
B03EUR/100 kg peso netto29,9
EGEUR/100 kg peso netto62,0
0202 10 00 9100B02EUR/100 kg peso netto16,3
B03EUR/100 kg peso netto5,4
0202 20 30 9000B02EUR/100 kg peso netto16,3
B03EUR/100 kg peso netto5,4
0202 20 50 9900B02EUR/100 kg peso netto16,3
B03EUR/100 kg peso netto5,4
0202 20 90 9100B02EUR/100 kg peso netto16,3
B03EUR/100 kg peso netto5,4
0202 30 90 9100US 3EUR/100 kg peso netto6,5
CA 4EUR/100 kg peso netto6,5
0202 30 90 9200 6B02EUR/100 kg peso netto22,6
B03EUR/100 kg peso netto7,5
1602 50 31 9125 5B00EUR/100 kg peso netto23,3
1602 50 31 9325 5B00EUR/100 kg peso netto20,7
1602 50 95 9125 5B00EUR/100 kg peso netto23,3
1602 50 95 9325 5B00EUR/100 kg peso netto20,7
B00: : — tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).
B02: : — B04 e destinazione EG .
B03: : — Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 )].
B04: : — Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

1 L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione ( GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3 ).

2 La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione ( GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21 ), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione ( GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7 ).

3 Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione ( GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7 ).

4 Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione ( GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18 ).

5 La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione ( GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12 ).

6 Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione ( GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39 ).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione ( GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6 ). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

Footnotes

  1. L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (). 2 3 4 5 6 7 8 9

  2. La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (). 2 3 4 5

  3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (). 2 3 4 5

  4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (). 2 3 4 5

  5. La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (). 2 3 4 5 6 7

  6. Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (). 2 3 4 5 6 7

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