Regolamento (CE, Euratom) n. 672/2008 del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

32008R0672Regulation18 lug 2008

dell’8 luglio 2008

recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 1 , in particolare gli articoli 63 e 64, l’articolo 65, paragrafo 2, l’articolo 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92, di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del periodo compreso tra giugno e dicembre 2007 in Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania; e che è pertanto opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 16 novembre 2007, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

— Bulgaria 69,7,

— Lituania 77,4.

Articolo 2

Con effetto al 1 o gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

— Estonia 83,6,

— Lettonia 83,6,

— Romania 78,8.

Articolo 3

Con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e di altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come segue:

— Bulgaria 61,4,

— Estonia 80,8,

— Lettonia 78,8,

— Lituania 71,5,

— Romania 72,9.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008. Per il Consiglio La presidente C. LAGARDE

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 ( GU L 127 del 15.5.2008, pag. 1 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 (). 2

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