Regolamento (CE) n. 643/2008 della Commissione, del 7 luglio 2008 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32008R0643Regulation8 lug 2008

del 7 luglio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli 2 , in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 luglio 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61 ).

2 GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1 .

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 00MA39,1
MK28,3
TR101,7
ZZ56,4
0707 00 05TR83,4
ZZ83,4
0709 90 70TR94,4
ZZ94,4
0805 50 10AR114,4
US55,3
ZA100,2
ZZ90,0
0808 10 80AR114,6
BR96,2
CL105,1
CN69,1
NZ116,0
US88,2
UY80,8
ZA92,0
ZZ95,3
0808 20 50AR95,1
CL100,7
CN113,9
NZ142,3
ZA126,5
ZZ115,7
0809 10 00TR196,4
US284,0
XS130,8
ZZ203,7
0809 20 95TR359,1
US179,9
ZZ269,5
0809 30TR197,2
ZZ197,2
0809 40 05IL153,3
ZZ153,3

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ( GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19 ). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini». 2 3 4

  2. . 2