Regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008 , recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio

32008R0635Regulation5 lug 2008

del 3 luglio 2008

recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A seguito di indagini nazionali condotte nel 2007, la Polonia ha notificato alla Commissione un superamento di 8 000 tonnellate del proprio contingente di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il 2007.

(2) A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Commissione, se constata che uno Stato membro ha superato il proprio contingente annuale per uno stock, opera detrazioni da detto contingente.

(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 2 prevede che vengano applicate detrazioni sull'arco di quattro anni; tali detrazioni corrispondono, per il 2008, al 10 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007 e, per il 2009, 2010 e 2011, al 30 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) assegnato alla Polonia per il periodo 2008-2011 è ridotto in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2008. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 ( GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1 ).

2 GU L 107 del 17.4.2008, pag. 1 .

PaeseSpecieCodice dello stockZona2008200920102011
PoloniaMerluzzo bianco (Gadus morhua)da COD/3D25 a COD/3D32Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie)8002 4002 4002 400

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (). 2

  2. . 2

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