Regolamento (CE) n. 624/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008 , che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione

32008R0624Regulation2 lug 2008

del 23 giugno 2008

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 1 , in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2007 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

(2) I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE) n. 453/2007 2 possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1 o luglio 2007 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l’eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1 o luglio 2007, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono a quelli in vigore alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1 o luglio 2007 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 ( GU L 127 del 15.5.2008, pag. 1 ).

2 GU L 109 del 26.4.2007, pag. 22 .

Sedi di servizioCoefficienti correttori luglio 2007
Afghanistan0
Albania80,2
Algeria88,7
Angola130
Arabia Saudita84,6
Argentina57,1
Armenia123,5
Australia112,2
Azerbaigian0
Bangladesh48,2
Barbados129,7
Benin91,9
Bielorussia0
Bolivia48
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)0
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)78,7
Botswana56,4
Brasile93,2
Bulgaria81,7
Burkina-Faso90,7
Burundi0
Cambogia69,8
Camerun101,9
Canada93
Capo Verde80,9
Ciad129,4
Cile71,5
Cina77,4
Cisgiordania e Gaza92,1
Colombia82,1
Congo (Brazzaville)130,2
Corea del Sud113,9
Costa d’Avorio100,2
Costa Rica73,7
Croazia106,8
Cuba86,1
Ecuador64,8
Egitto49,6
El Salvador76,1
Eritrea51,3
Etiopia88,3
ex Repubblica iugoslava di Macedonia71,7
Figi73,5
Filippine64,4
Gabon123
Gambia60,5
Georgia96,6
Ghana69,7
Giamaica90,5
Giappone (Naka)101
Giappone (Tokyo)106,5
Gibuti94,3
Giordania77,7
Guatemala78,6
Guinea73,3
Guinea-Bissau100,7
Guyana62,1
Haiti118,8
Honduras69,7
Hong Kong94,8
India52,9
Indonesia (Banda Aceh)53,9
Indonesia (Giacarta)81,1
Iraq0
Isole Salomone94,8
Israele109,5
Kazakstan (Almaty)125,4
Kazakstan (Astana)71,6
Kenia81,9
Kirghizistan88,3
Kosovo
Laos74,2
Lesotho62
Libano86
Liberia0
Madagascar86,6
Malawi71,8
Malaysia74,4
Mali85
Marocco89,5
Mauritania65,3
Maurizio69,5
Messico74,4
Micronesia0
Montenegro69,7
Mozambico77,7
Namibia72,5
Nepal82,5
Nicaragua57
Niger85
Nigeria86,1
Norvegia132
Nuova Caledonia135,3
Nuova Zelanda109,6
Pakistan50,7
Panama61
Papua Nuova Guinea74,3
Paraguay82,2
Perù77,5
Repubblica centrafricana119,1
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)129,5
Repubblica moldova59,6
Repubblica dominicana69,3
Romania73,9
Ruanda91,7
Russia122,6
Samoa0
Senegal87,7
Serbia66,1
Sierra Leone75,4
Singapore102,5
Siria69,4
Somalia0
Sri Lanka53,2
Stati Uniti (New York)102,8
Stati Uniti (Washington)97,8
Sudafrica60,2
Sudan56,2
Sudan meridionale0
Suriname49,4
Svizzera (Berna)109,7
Svizzera (Ginevra)109,8
Swaziland57
Tagikistan66,9
Taiwan83,7
Tanzania61,9
Thailandia67,7
Timor orientale66,5
Togo89,4
Tonga0
Trinidad e Tobago68,3
Tunisia71,5
Turchia83,8
Ucraina108,2
Uganda77,1
Uruguay69,8
Uzbekistan0
Vanuatu122,6
Venezuela65,2
Vietnam51,5
Yemen77,3
Zambia64,8
Zimbabwe0

Bruxelles = 100 %

Non disponibile

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 (). 2

  2. . 2