Regolamento (CE) n. 607/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante ai fini del SEE)

32008R0607Regulation17 lug 2008

del 26 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE 1 , in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE 2 , in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 3 della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.

(2) L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

(3) Il Portogallo ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed ha trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. L'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va quindi modificato di conseguenza.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 318/2007.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007, la voce seguente è inserita dopo la seconda voce relativa al Portogallo:

«PTPORTUGALPT 0301 CQAR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione

1 GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352 ).

2 GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54 . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione ( GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17 ).

3 GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2008 ( GU L 93 del 4.4.2008, pag. 3 ).

Footnotes

  1. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (). 2

  2. . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2008 (). 2