Regolamento (CE) n. 596/2008 della Commissione, del 24 giugno 2008 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32008R0596Regulation25 giu 2008

del 24 giugno 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1 .

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 00MA41,8
MK36,3
TR58,4
ZZ45,5
0707 00 05JO156,8
MK22,9
TR111,0
ZZ96,9
0709 90 70JO216,7
TR98,7
ZZ157,7
0805 50 10AR131,4
TR135,6
US93,5
ZA109,1
ZZ117,4
0808 10 80AR87,1
BR88,6
CL108,3
CN76,2
NZ121,0
US94,9
UY85,9
ZA94,1
ZZ94,5
0809 10 00IL121,6
TR189,3
US236,6
ZZ182,5
0809 20 95TR382,4
US353,8
ZZ368,1
0809 30 10 , 0809 30 90IL144,8
US245,1
ZZ195,0
0809 40 05IL157,7
TR131,9
ZZ144,8

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ( GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19 ). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini». 2 3 4

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