Regolamento (CE) n. 558/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008 , recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 9 al 13 giugno 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

32008R0558Regulation18 giu 2008

del 18 giugno 2008

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 9 al 13 giugno 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 2 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nel periodo dal 9 al 13 giugno 2008, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania 3 , per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4366 (2007-2008).

(2) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 9 al 13 giugno 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione ( GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1 ). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a partire dal 1 o ottobre 2008.

2 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 ( GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6 ).

3 GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8 .

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordinePaese% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008Limite
09.4331Barbados100
09.4332Belize0Raggiunto
09.4333Costa d’Avorio100
09.4334Repubblica del Congo100
09.4335Figi100
09.4336Guyana100
09.4337India0Raggiunto
09.4338Giamaica100
09.4339Kenya100
09.4340Madagascar100
09.4341Malawi0Raggiunto
09.4342Maurizio100
09.4343Mozambico0Raggiunto
09.4344Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis
09.4345Suriname
09.4346Swaziland0Raggiunto
09.4347Tanzania100
09.4348Trinidad e Tobago100
09.4349Uganda
09.4350Zambia100
09.4351Zimbabwe100

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordinePaese% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008Limite
09.4331Barbados100
09.4332Belize100
09.4333Costa d’Avorio100
09.4334Repubblica del Congo100
09.4335Figi100
09.4336Guyana100
09.4337India0Raggiunto
09.4338Giamaica100
09.4339Kenya100
09.4340Madagascar100
09.4341Malawi100
09.4342Maurizio100
09.4343Mozambico100
09.4344Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis
09.4345Suriname
09.4346Swaziland100
09.4347Tanzania100
09.4348Trinidad e Tobago100
09.4349Uganda
09.4350Zambia100
09.4351Zimbabwe100

Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordinePaese% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008Limite
09.4315India100
09.4316Paesi firmatari del protocollo ACP100

Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordinePaese% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008Limite
09.4317Australia0Raggiunto
09.4318Brasile0Raggiunto
09.4319Cuba0Raggiunto
09.4320Altri paesi terzi0Raggiunto

Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordinePaese% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008Limite
09.4324Albania100
09.4325Bosnia-Erzegovina0Raggiunto
09.4326Serbia, Montenegro e Kosovo100
09.4327Ex Repubblica iugoslava di Macedonia100
09.4328Croazia100

Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordineTipo% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008Limite
09.4380Eccezionale
09.4390Industriale

Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordinePaese% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 9.6.2008-13.6.2008Limite
09.4365Bulgaria0Raggiunto
09.4366Romania100Raggiunto

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a partire dal 1o ottobre 2008. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (). 2

  3. . 2