Regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

32008R0535Regulation4 lug 2008

del 13 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti 1 , in particolare l'articolo 23, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto eventualmente esercitato sugli habitat acquatici da tali specie e da ogni altra specie non bersaglio ad esse associata. Esso prevede inoltre l'adozione di modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV.

(2) È quindi opportuno definire una procedura trasparente che consenta di valutare le domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. In particolare, è necessario chiarire e definire con maggiore precisione le condizioni stabilite nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 e precisare le informazioni che devono corredare le domande di aggiunta di nuove specie presentate dagli Stati membri.

(3) Il regolamento (CE) n. 708/2007 prevede inoltre la possibilità di sviluppare un sistema informativo specifico che consenta agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri sulle specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.

(4) È pertanto necessario sviluppare standard informatici e un linguaggio di comunicazione comuni che gli Stati membri utilizzeranno per condividere una serie di dati minimi contenuti nei rispetti registri nazionali delle introduzioni e delle traslocazioni. È opportuno prevedere disposizioni intese a contribuire all'armonizzazione dei sistemi informativi da predisporre a cura degli Stati membri.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e le modalità per lo sviluppo di un sistema informativo specifico riguardante le autorizzazioni per l'introduzione e la traslocazione di specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:

a) «lungo periodo (in relazione al ciclo vitale» : un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione;

b)i): degrado dell'habitat;i)degrado dell'habitat;ii)competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo;iii)ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie;iv)predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone;v)depauperamento delle risorse alimentari autoctone;vi)diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi.
i)degrado dell'habitat;
ii)competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo;
iii)ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie;
iv)predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone;
v)depauperamento delle risorse alimentari autoctone;
vi)diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.

2. Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni: a) nome scientifico della specie; b) distribuzione geografica; c) habitat e biologia; d) produzione acquicola; e) impatto delle introduzioni; f) fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione; g) coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007.

Articolo 4

1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un sistema informativo contenente i dati di tutte le domande di autorizzazione per l'introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti. Gli Stati membri compilano, per ogni domanda di autorizzazione, una scheda informativa contenente i dati indicati nell'allegato del presente regolamento e conforme al modello ivi riportato.

2. Entro il 31 dicembre 2009 gli Stati membri istituiscono un sito Internet in cui figurano le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento. Il sito è conforme agli orientamenti dell'«iniziativa per l'accessibilità del web».

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del sito Internet.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Tuttavia, l'articolo 4 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1 .

Scheda informativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1

La scheda informativa va compilata per un movimento singolo/multiplo 1 (introduzione/traslocazione) di una specie esotica/localmente assente

1. Informazioni generali

1.1. Numero di riferimento della domanda di autorizzazione:

1.2. Prima domanda: SÌ/NO; in caso negativo: riferimento delle precedenti domande di autorizzazione:

Data della domanda di autorizzazione:gg/mm/aaaa:

1.4. Dati relativi alla specie:

1.4.1. Codice FAO:

1.4.2. Nome comune:

1.4.3. Nome scientifico:

1.4.4. Sottospecie (se pertinente):

1.4.5. Altre informazioni:

Tetraploide:SÌ/NO
Ibrido artificiale fertile:SÌ/NO

1.4.5.3. In caso affermativo, codice FAO e nome delle specie parentali:

1.5. Origine:

1.5.1. Paese:

1.5.2. Ubicazione (nome e indirizzo del luogo di origine):

1.5.3. Tipo di origine (vivaio/impianto di ingrasso/ambiente naturale):

1.6. Impianto di acquacoltura ricevente:

1.6.1. Ubicazione (nome e indirizzo):

1.6.2. Metodo di allevamento: sistema chiuso/aperto 2

1.7. Numero di organismi e stadio vitale (uova, larve, giovanili, adulti):

1.8. Finalità (consumo umano, allevamento a scopo di ripopolamento, ricerca, ecc.):

1.9. Numero di movimenti previsti:

2. Screening e valutazione dei rischi

2.1. Tipo di movimento:

Introduzione o traslocazione routinaria:SÌ/NO
Autorizzazione rilasciata:SÌ/NO
Data di rilascio dell'autorizzazione:gg/mm/aaaa

2.1.1.3. Autorità che rilascia l'autorizzazione (indirizzo completo):

Durata dell'autorizzazione:X anni XX mesi

2.1.1.5. Eventuali condizioni:

Quarantena:SÌ/NO
Rilasci pilota:SÌ/NO
Introduzione o traslocazione non routinaria:SÌ/NO

2.1.2.1. Tipo di rischio:

2.1.2.1.1. Basso

2.1.2.1.2. Medio

2.1.2.1.3. Elevato

2.1.2.2. Sintesi della valutazione globale dell'impatto ambientale (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)

Autorizzazione rilasciata:SÌ/NO
Data di rilascio dell'autorizzazione:gg/mm/aaaa

2.1.2.5. Autorità che rilascia l'autorizzazione:

Durata dell'autorizzazione:X anni XX mesi

2.1.2.7. Eventuali condizioni:

Quarantena:SÌ/NO
Rilasci pilota:SÌ/NO

3. Monitoraggio

Durata del programma di monitoraggio:X mesi

3.2. Sintesi dei risultati della valutazione del programma di monitoraggio (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)

Piani di emergenza applicati:SÌ/NO
Revoca de’l'autorizzazione (se applicabile):SÌ/NO

3.4.1. In caso affermativo: in via temporanea/in via definitiva

Data:gg/mm/aaaa

3.4.3. Motivo della revoca (alcune righe) anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe):

1 Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni [articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/2007].

2 Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 708/2007.

Footnotes

  1. Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni [articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/2007]. 2 3 4

  2. Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 708/2007. 2

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