Regolamento (CE) n. 518/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008 , recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, dell'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

32008R0518Regulation14 giu 2008

del 10 giugno 2008

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, dell'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regime di aiuti istituito dal regolamento (CE) n. 2201/96 è abrogato, a decorrere dal 1 o gennaio 2008, dal regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio 2 , recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo. Il suddetto regime di aiuti continua tuttavia ad applicarsi, in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione 2007/2008.

(2) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi d'ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistati in conformità al paragrafo 1 dell'articolo succitato, per l'effettiva durata del loro ammasso.

(3) Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2007/2008, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati 3 .

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è fissato come segue:

a)i): 0,1408 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2009;i)0,1408 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2009;ii)0,1148 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1 o marzo 2009;
i)0,1408 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2009;
ii)0,1148 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1 o marzo 2009;

b) per i fichi secchi, 0,1311 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ).

2 GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1 .

3 GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ( GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (). 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (). 2

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