Regolamento (CE) n. 468/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008 , che rettifica il regolamento (CE) n. 314/2008 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32008R0468Regulation29 mag 2008

del 28 maggio 2008

che rettifica il regolamento (CE) n. 314/2008 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli 2 , in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nel corso di una verifica è stato constatato un errore nell'allegato del regolamento (CE) n. 314/2008 della Commissione 3 .

(2) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2008.

(3) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede all'articolo 138, paragrafo 3, che, se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore.

(4) L'interessato deve chiedere l'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato per evitare di subire retroattivamente conseguenze svantaggiose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 314/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Su richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata l'imputazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i prodotti originari dei paesi terzi in questione immessi in libera pratica nel periodo dal 5 al 7 aprile 2008.

Le domande di rimborso devono essere presentate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1 .

2 GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 352/2008 ( GU L 109 del 19.4.2008, pag. 9 ).

3 GU L 94 del 5.4.2008, pag. 1 .

Nel'allegato del regolamento (CE) n. 314/2008, la parte relativa al codice NC 0805 50 10 è modificata come segue:

1)| «TR | 135,5 » |; | --- | --- |
2)| «ZZ | 113,5 » |; | --- | --- |

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 352/2008 (). 2

  3. . 2