32008R0467•Regolamento (CE) n. 467/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari
32008R0467Regulation1 giu 2008
del 28 maggio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova, e che modifica il regolamento (CE) n. 980/2005 e la decisione 2005/924/CE della Commissione 2 , stabilisce un contingente tariffario per i prodotti lattiero-caseari. Tale contingente tariffario deve essere gestito in conformità al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione 3 .
(2) L'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico 4 , ha abrogato il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 5 . Occorre quindi apportare gli opportuni adeguamenti al regolamento (CE) n. 2535/2001.
(3) L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, (il TDCA), approvato con decisione 2004/441/CE del Consiglio 6 , è entrato in vigore il 1 o maggio 2004. L'accordo prevede che le parti contraenti aprano su base annua dei contingenti per il formaggio. Nell'ambito dei negoziati relativi ad una liberalizzazione accelerata degli scambi di formaggi tra la Comunità europea e il Sudafrica, è stato deciso che i contingenti di formaggio devono essere gestiti da entrambe le parti secondo la procedura «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli da 308 bis a 308 quater , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 7 .
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato nel modo seguente.
| 1) | a): le lettere c) ed e) sono soppresse; | a) | le lettere c) ed e) sono soppresse; | b) | «j): il contingente n. 09.4210 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio | «j) | il contingente n. 09.4210 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le lettere c) ed e) sono soppresse; | ||||||
| b) | «j): il contingente n. 09.4210 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio | «j) | il contingente n. 09.4210 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio | ||||
| «j) | il contingente n. 09.4210 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio |
| 3) | a): le lettere b) e d) sono soppresse; | a) | le lettere b) e d) sono soppresse; | b) | «i): le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008.» | «i) | le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le lettere b) e d) sono soppresse; | ||||||
| b) | «i): le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008.» | «i) | le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008.» | ||||
| «i) | le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008.» |
| 4) | a): il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli articoli 308 bis a 308 quater , paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti riportati nell'allegato VII bis di cui: a) al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio ; b) al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ; c) all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica . GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1 ." GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2 ." GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1 .» " — a) — al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio ; — b) — al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ; — c) — all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica . a): al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio ; b): al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ; c): all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica . | a) | il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli articoli 308 bis a 308 quater , paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti riportati nell'allegato VII bis di cui: a) al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio ; b) al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ; c) all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica . GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1 ." GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2 ." GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1 .» " | a) | al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio ; | b) | al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ; | c) | all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica . | b) | Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione: a) dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile; b) del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele; c) del protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298 .» " | a) | dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile; | b) | del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele; | c) | del protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli articoli 308 bis a 308 quater , paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti riportati nell'allegato VII bis di cui: a) al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio ; b) al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ; c) all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica . GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1 ." GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2 ." GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1 .» " | a) | al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio ; | b) | al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ; | c) | all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica . | ||||||||||
| a) | al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio ; | ||||||||||||||||
| b) | al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ; | ||||||||||||||||
| c) | all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica . | ||||||||||||||||
| b) | Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione: a) dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile; b) del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele; c) del protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298 .» " | a) | dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile; | b) | del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele; | c) | del protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica | ||||||||||
| a) | dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile; | ||||||||||||||||
| b) | del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele; | ||||||||||||||||
| c) | del protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica |
All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.
All'articolo 22, la lettera a) è soppressa.
| 7) | a): le parti I.C e I.E sono soppresse; | a) | le parti I.C e I.E sono soppresse; | b) | il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come parte I.J. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le parti I.C e I.E sono soppresse; | ||||
| b) | il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come parte I.J. |
Nell'allegato II è soppressa la parte A.
Nell'allegato VII bis è aggiunta una parte 3, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ( GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3 ). Il regolamento (CEE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a decorrere dal 1 o luglio 2008.
2 GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1 .
3 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1565/2007 ( GU L 340 del 22.12.2007, pag. 37 ).
4 GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1 .
5 GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5 .
6 GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109 .
7 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6 ).
«I.J CONTINGENTE TARIFFARIO NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008 Numero del contingente Codice NC Designazione della merce 1 Paese di origine Anno di importazione Contingente annuo dal 1 o gennaio al 31 dicembre (in t) (in peso prodotto) Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto) Annuale Semestrale 09.4210 da 0401 a 0406 Moldova 0 Prodotti lattiero-caseari Dal 1 o luglio 2008 al 31 dicembre 2008 1 000 2009 1 000 500 da 2010 a 2012 1 500 750
1 Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.»
«3. Contingenti tariffari nel quadro dell'allegato IV dell'accordo tra la Comunità Europea e il Sudafrica Numero del contingente Codice NC Designazione della merce 1 Paese di origine Anno di importazione Contingente annuo dal 1 o gennaio al 31 dicembre (in t) Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto) 09.1810 (dal 1 o luglio 2008) 0406 10 0406 20 90 0406 30 0406 40 90 0406 90 01 0406 90 21 0406 90 50 0406 90 69 0406 90 78 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 0406 90 93 0406 90 99 Formaggi Sudafrica 0 2008 7 000 2009 7 250 2010 illimitata
1 Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.»
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1565/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (). ↩ ↩2
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