Regolamento (CE) n. 466/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008 , che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

32008R0466Regulation29 mag 2008

del 28 maggio 2008

che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti 1 , in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti e dagli importatori relative a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti e gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti e importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.

(2) Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 793/93, che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.

(3) Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

(4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione

1 GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

N.N. EinecsN. CASDenominazione della sostanzaRelatoreProve e informazioni richiesteTermine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
1247-759-626523-78-4Tris (nonilfenil) fosfitoFRTest di tossicità acuta per la Daphnia magna
Informazioni sulla struttura
Informazioni sull'idrosolubilità
Determinazione del valore log Kow
Test di idrolisi
Test di sedimentazione su Lumbriculus variegatus
Dati di monitoraggio per i siti con PEC/PNEC > 1
Test di lunga durata su Daphnia, in funzione dei risultati del test di tossicità acuta per la Daphnia
4 mesi
2237-410-6
239-148-8
13775-53-6
15096-52-3
Esafluoroalluminato di trisodioDEInformazioni sugli usi a valle
Informazioni sulle emissioni nel comparto acquatico per tutte le fasi del ciclo di vita
Informazioni sulle emissioni in atmosfera per tutte le fasi del ciclo di vita
Informazioni sulla durezza del corpo idrico ricevente per 2 produttori
Informazioni sulla frazione di criolite nelle emissioni di particolato delle fonderie di alluminio
Studio di dissoluzione
4 mesi
3266-028-265996-93-2Pece, catrame di carbone, alta temperatura (CTPHT)NLInformazioni sul rilascio dei 16 IPA dell'EPA nei vari comparti ambientali a seguito dell'utilizzo di CTPHT nella produzione e nell'uso di agenti agglutinanti per la produzione di bricchette, piccioni di argilla e agenti protettori contro la corrosione intensa.4 mesi
4246-690-925617-70-82,4,4-trimetilpenteneDEInformazioni sulle emissioni dei siti di produzione e trasformazione negli impianti di trattamento delle acque reflue, acque di superficie e sedimenti.
Test di inibizione della respirazione in fanghi attivi (OCSE 209)
Test di riproduzione a lungo termine su Daphnia magna (OCSE 211)
4 mesi
5231-111-47440-02-0NichelDKTest di tossicità nei sedimenti12 mesi
232-104-97786-81-4Solfato di nichel
222-068-23333-67-3Carbonato di nichel
231-743-07718-54-9Dicloruro di nichel
236-068-513138-45-9Dinitrato di nichel
6287-477-085535-85-9Alcani, C 14-17 , cloroalcaniUKStudio della bioaccumulazione nei pesci (OCSE TG 305)6 mesi
7202-696-398-73-7NitrobenzeneDETest locale su linfonodi (OCSE TG 429/B42)6 mesi
8202-679-098-54-44-terz-butilfenoloNOInformazioni sull'esposizione locale dovuta alle emissioni di due impianti di trasformazione (5&6) negli impianti di trattamento delle acque reflue e nel comparto acquatico (acque dolci e acqua di mare).4 mesi
9200-915-775-91-2Idroperossido di terz-butile (TBHP)NLTossicità per inalazione con dose ripetuta (28 giorni) (OCSE 412 — B8)12 mesi
Test COMET su tessuto respiratorio15 mesi

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2