Regolamento (CE) n. 465/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008 , che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Testo rilevante ai fini del SEE)

32008R0465Regulation30 mag 2008

del 28 maggio 2008

che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti 1 , in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai produttori e agli importatori di talune sostanze che figurano nell’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) 2 può essere imposto di fornire le ulteriori informazioni di cui dispongono e/o di sottoporre la sostanza esistente a prove qualora vi siano validi motivi per ritenere che la sostanza in questione possa presentare un rischio grave per le persone o per l’ambiente. Possono presentare tale rischio le sostanze persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche.

(2) È pertanto opportuno obbligare i produttori e gli importatori interessati a fornire alla Commissione le informazioni di cui dispongono in merito a tali sostanze.

(3) Occorre inoltre imporre ai produttori e agli importatori di sottoporre le sostanze in questione a prove, di redigere un rapporto di prova e di inviare tali rapporti, insieme ai risultati delle prove, alla Commissione.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I produttori e gli importatori di una o più delle sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche, che figurano nell’EINECS (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) ed elencate nell’allegato al presente regolamento forniscono alla Commissione le informazioni specificate nell’allegato entro i termini fissati nell’allegato stesso ed eseguono, rispetto ad ogni sostanza di questo tipo, le prove indicate nell’allegato conformemente ai protocolli ivi specificati.

Essi forniscono inoltre alla Commissione un rapporto su ciascuna prova, compresi i risultati della prova, entro i termini fissati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione

1 GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

2 GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1 .

NN. EinecsN. CASDenominazione della sostanzaProve ed informazioni richiesteTermine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
1204-279-1118-82-12,2′,6,6′-tetra-terz-butil-4,4′-metilendifenoloSaggio sulla bioconcentrazione nei pesci
(OCSE 305 o studio sulla dieta)
18 mesi
2239-622-415571-58-110-etil-7-osso-4,4-diottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesileSaggio sulla bioconcentrazione nei pesci
(OCSE 305 o studio sulla dieta)
18 mesi
3222-583-23542-36-7DiclorodiottilstannanoSaggio sulla bioconcentrazione nei pesci
(da effettuare sulla sostanza n. 2 (CAS 15571-58-1)
18 mesi
4256-798-850849-47-35-nonilsalicilaldeideossimaSaggio sulla bioconcentrazione nei pesci
(OCSE 305 o studio sulla dieta)
18 mesi
5281-018-883846-43-9acido benzoico, 2-idrossi-, mono-C>13-alchil derivati, sali di calcio (2:1)Biodegradazione pronta migliorata (Enhanced ready biodegradation)18 mesi
6250-702-831565-23-8Pentasolfuro di di(terz-dodecile)Ulteriori indagini sull’assunzione potenziale nei pesci
Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci (studio sulla dieta)
18 mesi
7284-578-184929-98-6magnesio, bis(2-idrossibenzoato-O1,O2)-, ar,ar'-di-C>13-alchil derivatiBiodegradazione pronta migliorata (Enhanced ready biodegradation)
[da effettuare sulla sostanza n. 5 (CAS 83846-43-9)]
18 mesi
8209-136-7556-67-2ottametilciclotetrasilossanoProgramma di monitoraggio ambientale
[insieme alla sostanza n. 15 (CAS 541-02-6)]
18 mesi
9262-975-061788-44-1fenolo, stirenatoTest di riproduzione di 21 giorni con Daphnia (Linee guida OCSE 211) effettuato sul trifenolo stirenato (CAS 18254-13-2)
Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci (studio sulla dieta)
18 mesi
10262-967-761788-32-7terfenile, idrogenatoProva di degradazione nel suolo (OCSE 307) per terfenili idrogenati selezionati Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci per i quaterfenili
A seconda dei risultati — studio sul criterio T
[da leggere in modo incrociato con i terfenili (CAS 26140-60-3)]
18 mesi
11222-733-73590-84-9tetraottilstagnoSaggio sulla bioconcentrazione nei pesci
[da effettuare sulla sostanza n. 2 (CAS 15571-58-1)]
18 mesi
12246-619-125103-58-6Dodecantiolo terziarioProva di biodegradazione estesa (enhanced biodegradation test)
Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci
18 mesi
13248-227-627107-89-710-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-ottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesileSaggio sulla bioconcentrazione nei pesci
[da effettuare sulla sostanza n. 2 (CAS 15571-58-1)]
18 mesi
14250-709-631570-04-4fosfito di tris(2,4-di-terz-butilfenil)Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci (studio sulla dieta)18 mesi
15208-764-9541-02-6Decametilciclopentasilossano
Screening: PBT e VPVP
Programma di monitoraggio ambientale
[insieme alla sostanza n. 8 (CAS 556-67-2)]
18 mesi
16254-052-638640-62-9DIPNStudio sulla biodegradazione pronta ( ready biodegradation study ) nel materiale commercializzato (OCSE 301B)18 mesi

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio (). 2

  2. . 2