Regolamento (CE) n. 428/2008 della Commissione, dell' 8 maggio 2008 , che fissa i centri d'intervento per i cereali (Versione codificata)

32008R0428Regulation6 giu 2008

dell'8 maggio 2008

che fissa i centri d'intervento per i cereali

(Versione codificata)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa i centri d’intervento per i cereali 2 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Per assicurare il corretto funzionamento del regime d'intervento, è opportuno che i centri d'intervento vengano determinati in funzione di una situazione geografica e di impianti di magazzinaggio che permettano la costituzione e lo smercio di ingenti partite di cereali.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I centri d'intervento da determinare a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1784/2003 devono rispondere a uno dei requisiti seguenti:

a) essere situati in regioni aventi una notevole produzione di cereali, che superi largamente, abitualmente o occasionalmente, le possibilità locali di assorbimento, tenuto conto delle strutture agricole e di mercato esistenti nella regione;

b) essere dotati di impianti di magazzinaggio di notevole capacità;

c) avere particolare importanza per lo smercio dei prodotti all'interno e all'esterno della Comunità.

Articolo 2

1. Fra i centri situati nelle regioni di cui all'articolo 1, lettera a), devono essere presi in considerazione soltanto quelli che rispondano ai requisiti seguenti: a) possedere locali di magazzinaggio muniti di attrezzature tecniche tali da poter prendere in carico, trattare e fornire ininterrottamente un quantitativo di cereali sufficientemente elevato; b) essere situati favorevolmente dal punto di vista dei mezzi di trasporto, per la presa in carico e soprattutto per lo smercio dei cereali.

2. Fra i centri che posseggono i requisiti di cui all'articolo 1, lettera b) o c), devono essere presi in considerazione soltanto quelli i cui locali di magazzinaggio, le cui attrezzature tecniche e la cui situazione geografica favorevole consentano la costituzione e soprattutto lo smercio di partite di cereali notevoli e omogenee.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2273/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6 ). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà rimpiazzato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) dal 1 o luglio 2008.

2 GU L 207 del 18.8.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2004/2006 ( GU L 379 del 28.12.2006, pag. 54 ).

3 V. allegato II.

1. Il segno «+» significa che il luogo indicato è considerato centro d'intervento per il cereale in causa.

2. Il segno «–» significa che il luogo indicato non è da considerarsi centro di intervento per il cereale in causa.

REGNO UNITO
Aberdeen++
Ashford++
Avonmouth++
Bangor++
Belfast++
Berwick upon Tweed++
Brighton++
Cambridge++
Carmarthen++
Cowes++
Darlington++
Doncaster++
Driffield++
Elgin++
Exeter++
Glasgow++
Hartlebury++
Invergordon++
Inverness++
Ipswich++
King's Lynn++
Leith++
Liverpool++
Henstridge++
Londonderry++
Manby++
Montrose++
Newcastle++
Northampton++
Norwich++
Old Dalby++
Oxford++
Perth++
Plymouth++
Prees Heath++
Ripon++
Southampton++
Tilbury++
Turriff++

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione( GU L 207 del 18.8.1993, pag. 1 )
Regolamento (CE) n. 2202/94 della Commissione( GU L 236 del 10.9.1994, pag. 11 )
Regolamento (CE) n. 3129/94 della Commissione( GU L 330 del 21.12.1994, pag. 48 )
Regolamento (CE) n. 1307/95 della Commissione( GU L 126 del 9.6.1995, pag. 19 )
Regolamento (CE) n. 2627/95 della Commissione( GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 7 )
Regolamento (CE) n. 2304/96 della Commissione( GU L 311 del 30.11.1996, pag. 47 )
Regolamento (CE) n. 1877/97 della Commissione( GU L 265 del 27.9.1997, pag. 33 )
Regolamento (CE) n. 1983/98 della Commissione( GU L 256 del 18.9.1998, pag. 10 )
Regolamento (CE) n. 2083/1999 della Commissione( GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 48 )
Regolamento (CE) n. 1997/2000 della Commissione( GU L 238 del 22.9.2000, pag. 26 )
Regolamento (CE) n. 1792/2001 della Commissione( GU L 243 del 13.9.2001, pag. 25 )
Regolamento (CE) n. 1938/2002 della Commissione( GU L 297 del 31.10.2002, pag. 6 )
Regolamento (CE) n. 1813/2003 della Commissione( GU L 265 del 16.10.2003, pag. 23 )
Regolamento (CE) n. 750/2004 della Commissione( GU L 118 del 23.4.2004, pag. 6 )
Regolamento (CE) n. 1805/2004 della Commissione( GU L 318 del 19.10.2004, pag. 9 )
Regolamento (CE) n. 2004/2006 della Commissione( GU L 379 del 28.12.2006, pag. 54 )

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2273/93Presente regolamento
Articolo 1Articolo 1
Articolo 2Articolo 2
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 4Articolo 4
AllegatoAllegato I
Allegato II
Allegato III

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà rimpiazzato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () dal 1o luglio 2008. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2004/2006 (). 2

  3. V. allegato II. 2