Regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 del Consiglio, del 14 maggio 2008 , che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

32008R0420Regulation1 lug 2007

del 14 maggio 2008

che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 1 , in particolare gli articoli 63, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L’Italia, sulla base della normativa nazionale adottata nel dicembre 2007, ha comunicato i nuovi dati relativi all’incremento retroattivo delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali della sua amministrazione centrale con effetto al 1 o febbraio 2007, data che rientra nel periodo di riferimento 1 o luglio 2006-1 o luglio 2007; pertanto Eurostat ha modificato l’indicatore specifico per il periodo di riferimento.

(2) Poiché tali dati non erano disponibili quando la Commissione ha presentato la proposta relativa al periodo di riferimento 1 o luglio 2006-1 o luglio 2007, il regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 del Consiglio adottato sulla base di tale proposta non teneva in considerazione l’effettivo incremento delle retribuzioni nel pubblico impiego in Italia.

(3) Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell’esame supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1 o luglio 2007, all’articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi12345
1615 824,3516 489,3117 182,21
1513 986,0814 573,7915 186,2015 608,7115 824,35
1412 361,3612 880,8013 422,0713 795,4913 986,08
1310 925,3811 384,4811 862,8712 192,9112 361,36
129 656,2110 061,9710 484,7910 776,5010 925,38
118 534,478 893,109 266,809 524,629 656,21
107 543,057 860,028 190,318 418,178 534,47
96 666,806 946,947 238,867 440,267 543,05
85 892,336 139,946 397,956 575,956 666,80
75 207,845 426,685 654,725 812,045 892,33
64 602,864 796,284 997,825 136,875 207,84
54 068,164 239,114 417,244 540,144 602,86
43 595,573 746,663 904,104 012,724 068,16
33 177,893 311,433 450,583 546,583 595,57
22 808,722 926,753 049,733 134,583 177,89
12 482,442 586,762 695,452 770,452 808,72

Articolo 2

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis , paragrafi 2 e 3, dello statuto è fissato a 852,74 EUR e a 1 136,98 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 3

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 159,49 EUR.

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 348,50 EUR.

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 236,46 EUR.

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 85,14 EUR.

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 472,70 EUR.

Articolo 4

Con effetto dal 1 o gennaio 2008, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km

0,3545 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km

0,5908 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km

0,3545 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km

0,1181 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km

0,0569 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

— 177,22 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

— 354,41 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 5

Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

— 36,63 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 29,53 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 6

Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 1 042,85 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 620,08 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 7

Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis , paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 250,67 EUR, il limite superiore a 2 501,35 EUR e la riduzione forfettaria a 1 136,98 EUR.

Articolo 8

Con effetto dal 1 o luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

CategorieGruppi1234
AI6 374,107 163,657 953,208 742,75
II4 626,215 077,005 527,795 978,58
III3 887,624 060,794 233,964 407,13
BIV3 734,564 100,174 465,784 831,39
V2 933,433 126,803 320,173 513,54
CVI2 789,912 954,163 118,413 282,66
VII2 497,072 582,032 666,992 751,95
DVIII2 256,962 389,892 522,822 655,75
IX2 173,542 203,822 234,102 264,38

Articolo 9

Con effetto dal 1 o luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi1234567
IV185 455,055 568,495 684,305 802,515 923,176 046,356 172,09
174 821,324 921,585 023,935 128,405 235,055 343,925 455,05
164 261,204 349,824 440,284 532,624 626,884 723,104 821,32
153 766,163 844,483 924,434 006,044 089,354 174,394 261,20
143 328,633 397,853 468,513 540,643 614,283 689,443 766,16
132 941,933 003,113 065,563 129,313 194,393 260,823 328,63
III123 766,103 844,423 924,364 005,974 089,274 174,314 261,11
113 328,603 397,823 468,483 540,603 614,233 689,383 766,10
102 941,923 003,103 065,553 129,303 194,373 260,803 328,60
92 600,172 654,242 709,432 765,772 823,292 881,992 941,92
82 298,112 345,902 394,682 444,482 495,312 547,202 600,17
II72 600,102 654,182 709,392 765,742 823,272 881,992 941,93
62 297,992 345,792 394,582 444,382 495,222 547,122 600,10
52 030,982 073,232 116,352 160,372 205,302 251,172 297,99
41 795,001 832,331 870,451 909,351 949,061 989,602 030,98
I32 211,302 257,192 304,042 351,862 400,672 450,492 501,35
21 954,881 995,462 036,872 079,142 122,292 166,342 211,30
11 728,201 764,071 800,681 838,051 876,201 915,141 954,88

Articolo 10

Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 784,40 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 465,05 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 11

Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 938,01 EUR, il limite superiore a 1 876,01 EUR e la riduzione forfettaria a 852,74 EUR.

Articolo 12

Con effetto dal 1 o luglio 2007, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio 2 sono fissate a 357,45 EUR, 539,51 EUR, 589,88 EUR e 804,20 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1 o luglio 2007, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio 3 si applica il coefficiente 5,159819.

Articolo 14

Con effetto dal 1 o luglio 2007, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi12345678
1615 824,3516 489,3117 182,2117 182,2117 182,2117 182,21
1513 986,0814 573,7915 186,2015 608,7115 824,3516 489,31
1412 361,3612 880,8013 422,0713 795,4913 986,0814 573,7915 186,2015 824,35
1310 925,3811 384,4811 862,8712 192,9112 361,36
129 656,2110 061,9710 484,7910 776,5010 925,3811 384,4811 862,8712 361,36
118 534,478 893,109 266,809 524,629 656,2110 061,9710 484,7910 925,38
107 543,057 860,028 190,318 418,178 534,478 893,109 266,809 656,21
96 666,806 946,947 238,867 440,267 543,05
85 892,336 139,946 397,956 575,956 666,806 946,947 238,867 543,05
75 207,845 426,685 654,725 812,045 892,336 139,946 397,956 666,80
64 602,864 796,284 997,825 136,875 207,845 426,685 654,725 892,33
54 068,164 239,114 417,244 540,144 602,864 796,284 997,825 207,84
43 595,573 746,663 904,104 012,724 068,164 239,114 417,244 602,86
33 177,893 311,433 450,583 546,583 595,573 746,663 904,104 068,16
22 808,722 926,753 049,733 134,583 177,893 311,433 450,583 595,57
12 482,442 586,762 695,452 770,452 808,72

Articolo 15

Con effetto al 1 o luglio 2007, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2007-31.12.2007320,54 EUR
1.1.2008-31.12.2008334,51 EUR

Articolo 16

Con effetto al 1 o luglio 2007, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2007-31.8.200751,07 EUR
1.9.2007-31.8.200868,10 EUR

Articolo 17

Con effetto dal 1 o luglio 2007, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore prima del 1 o maggio 2004 è fissato a:

— 123,31 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

— 189,06 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008. Per il Consiglio Il presidente A. BAJUK

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 ( GU L 340 del 22.12.2007, pag. 1 ).

2 Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni ( GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1 ). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 ( GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6 ) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007.

3 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee ( GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 (). 2

  2. Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 () e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007. 2

  3. Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007. 2

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