Regolamento (CE) n. 415/2008 della Commissione, dell' 8 maggio 2008 , sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2007/2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

32008R0415Regulation12 mag 2008

dell'8 maggio 2008

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2007/2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003 i produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore la conversione tra un quantitativo di riferimento e l'altro può essere effettuata esclusivamente dalla competente autorità dello Stato membro.

(2) Il regolamento (CE) n. 607/2007 della Commissione, del 1 o giugno 2007, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio 2 stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1 o aprile 2006 al 31 marzo 2007 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.

(3) Il regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione, del 10 ottobre 2007, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda la ripartizione fra vendite dirette e consegne per la Romania e la Bulgaria 3 ha fissato la ripartizione tra vendite dirette e consegne per questi Stati membri a decorrere dal periodo di dodici mesi che inizia il 1 o aprile 2007.

(4) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 4 , il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(5) In conformità dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2007/2008 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2006/2007 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento supplementari.

(6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 per il periodo dal 1 o aprile 2007 al 31 marzo 2008.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 per il periodo dal 1 o aprile 2007 al 31 marzo 2008 è stabilita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione ( GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22 ).

2 GU L 141 del 2.6.2007, pag. 28 .

3 GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22 .

4 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 228/2008 ( GU L 70 del 14.3.2008, pag. 7 ).

Stati membriConsegneVendite dirette
Belgio3 283 279,96960 255,031
Bulgaria893 688,02885 311,972
Repubblica ceca2 735 402,8822 528,118
Danimarca4 499 580,144319,856
Germania28 049 011,17693 454,385
Estonia636 070,32310 297,677
Irlanda5 393 711,0922 052,908
Grecia819 371,0001 142,000
Spagna6 050 995,38365 954,617
Francia24 132 388,327345 767,673
Italia10 271 286,160258 773,840
Cipro142 848,9812 351,019
Lettonia717 342,22811 305,772
Lituania1 631 990,06872 848,932
Lussemburgo271 274,000465,000
Ungheria1 881 124,791108 935,209
Malta48 698,0000,000
Paesi Bassi11 112 857,00072 583,000
Austria2 679 104,61798 788,992
Polonia9 211 606,546168 536,454
Portogallo 11 930 253,1268 933,874
Romania1 320 555,4281 736 444,572
Slovenia555 673,76620 964,234
Slovacchia1 029 752,28211 035,718
Finlandia2 424 447,8117 384,196
Svezia3 332 630,0003 400,000
Regno Unito14 619 120,370136 526,631

1 Esclusa Madera.

Footnotes

  1. Esclusa Madera. 2 3 4

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 228/2008 (). 2