Regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008 , recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009

32008R0403Regulation7 mag 2008

del 6 maggio 2008

recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 2 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701 , espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2) In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2008/2009 per ciascun paese esportatore.

(3) Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2008/2009 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701 , originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2008/2009 e per i rispettivi paesi esportatori, sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 ( GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1 ).

2 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 ( GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6 ).

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009, espressi in equivalente zucchero bianco.

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo IndiaObblighi di consegna 2008/2009
Barbados32 097,40
Belize46 680,10
Congo10 186,10
Figi165 348,30
Guyana165 131,40
India10 000,00
Costa d'Avorio10 186,10
Giamaica122 234,30
Kenya5 000,00
Madagascar10 760,00
Malawi20 824,40
Maurizio491 030,50
Mozambico6 000,00
Saint Christopher e Nevis0,00
Suriname0,00
Swaziland117 844,50
Tanzania10 186,10
Trinidad e Tobago43 751,00
Uganda0,00
Zambia7 215,00
Zimbabwe30 224,80
Totale1 304 700,00

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (). 2