Regolamento (CE) n. 379/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008 , che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006

32008R0379Regulation26 apr 2008

del 25 aprile 2008

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2 , in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La sezione 3 del capo III del regolamento (CE) n. 1282/2006 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2008/2009 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006, e presentate per il periodo 1 o luglio 2008-30 giugno 2009 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

— 0,699913, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1282/2006,

— 0,292810, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1282/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ( GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3 ). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a partire dal 1 o luglio 2008.

2 GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 ( GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a partire dal 1o luglio 2008. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (). 2

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