Regolamento (CE) n. 309/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)

32008R0309Regulation23 apr 2008

del 2 aprile 2008

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la domanda del Regno Unito concernente la registrazione della denominazione «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2 .

(2) L'Italia si è opposta alla suddetta registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, adducendo in particolare il motivo di opposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, cioè che non ricorrono le condizioni prescritte dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006.

(3) Con lettera del 1 o giugno 2007 la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni appropriate.

(4) Il Regno Unito e l'Italia hanno raggiunto un accordo, notificato alla Commissione con lettera pervenuta il 4 dicembre 2007.

(5) In virtù di tale accordo, l'Italia si ritiene soddisfatta dalle informazioni fornite dal Regno Unito ed ha pertanto ritirato la propria opposizione.

(6) L'accordo raggiunto fra le parti interessate non rende necessario modificare gli elementi pubblicati in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. La denominazione «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» deve pertanto essere registrata conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

2 GU C 3 del 6.1.2006, pag. 3 .

Classe 1.1

REGNO UNITO

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  2. . 2

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