Regolamento (CE) n. 275/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

32008R0275Regulation1 dic 2008

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il titolo II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , prevede l’applicazione di un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem alle merci contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 350 EUR.

(2) Il dazio forfettario del 3,5 % ad valorem e il massimale di 350 EUR sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 866/97 del Consiglio, del 12 maggio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica 2 . Da allora queste disposizioni non sono più state modificate.

(3) Dal 1997 le aliquote del dazio doganale per le merci normalmente importate dai viaggiatori nei loro bagagli personali o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato sono state ridotte di circa il 20 %. È pertanto appropriato ridurre l’aliquota forfettaria di un punto percentuale, portandola al 2,5 %. È opportuno che tale aliquota sia applicata solo alle merci importate per le quali la tariffa doganale comune non reca la menzione «esenzione».

(4) Considerato l’andamento dell’inflazione all’interno e all’esterno della Comunità per i prodotti importati normalmente in questi casi e visto il numero crescente di viaggiatori e di spedizioni private, è opportuno aumentare il massimale a 700 EUR al fine di facilitare lo sdoganamento in tali casi.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte prima, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1)«1.: Un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem è applicabile alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale. Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR. Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali .«1.Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR.
Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali .
«1.Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR.
Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione “esenzione” e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali .
  1. nel punto D.3 i termini «negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83» sono sostituiti dai termini «negli articoli da 29 a 31 e nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83.»;

  2. nel punto D.4 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR»;

  3. nel punto D.5 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 o dicembre 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC

1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione ( GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3 ).

2 GU L 124 del 16.5.1997, pag. 1 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (). 2

  2. . 2