Regolamento (CE) n. 245/2008 della Commissione, del 17 marzo 2008 , che deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

32008R0245Regulation19 mar 2008

del 17 marzo 2008

che deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , e in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali 2 prevede, per le importazioni di frumento tenero di qualità alta, la costituzione di una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso 3 . Tale cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t è giustificata dalle differenze tra i dazi doganali all’importazione vigenti per le varie categorie di frumento tenero, a seconda che si tratti di frumento di qualità alta o di frumento di qualità media e bassa.

(2) Il regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio 4 ha temporaneamente sospeso i dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008, che termina il 30 giugno 2008, prevedendo tuttavia la possibilità di reintrodurre i dazi suddetti prima di tale data ove ciò sia giustificato dalle condizioni di mercato.

(3) A causa della sospensione temporanea dei dazi doganali, che si applica alle importazioni effettuate sulla scorta di titoli di importazione rilasciati a decorrere dal 4 gennaio 2008 in conformità all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2008, sono venute temporaneamente a mancare le particolari circostanze che giustificano l’istituzione di un sistema di cauzioni specifiche in aggiunta a quelle inerenti al titolo di importazione. In considerazione delle suddette nuove condizioni applicabili all’importazione di frumento tenero dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2008, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t prevista all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96 non ha più ragione d’essere fino a quando non saranno ripristinati i dazi doganali all’importazione.

(4) Tuttavia tale cauzione aggiuntiva è stata costituita da alcuni operatori successivamente alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 1/2008. È opportuno prevedere che la suddetta cauzione sia immediatamente svincolata al fine di limitare gli oneri finanziari che ne derivano per gli operatori interessati.

(5) Occorre pertanto derogare al regolamento (CE) n. 1249/96.

(6) Al fine di evitare che gli operatori continuino a costituire la cauzione aggiuntiva e tenuto conto della necessità di svincolare quanto prima possibile le cauzioni costituite successivamente al 4 gennaio 2008, è opportuno prevedere l’applicazione immediata del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96, la cauzione aggiuntiva contemplata da detta disposizione non è richiesta nel periodo di sospensione dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali previsto dal regolamento (CE) n. 1/2008.

2. Le cauzioni aggiuntive di cui al paragrafo 1 costituite successivamente al 4 gennaio 2008 sono immediatamente svincolate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6 ).

2 GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 ( GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5 ).

3 GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 ( GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1 ).

4 GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (). 2

  4. . 2

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