Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

32008R0241Regulation18 mar 2008

del 17 marzo 2008

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo 1 ,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau.

(2) A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3) È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo.

(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau 2 .

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca di gamberetti: Spagna 1 421 TSL Italia 1 776 TSL Grecia 137 TSL Portogallo 1 066 TSL b) pesca di pesci/cefalopodi: Spagna 3 143 TSL Italia 786 TSL Grecia 471 TSL c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie: Spagna 10 unità Francia 9 unità Portogallo 4 unità d) tonniere con lenze e canne: Spagna 10 unità Francia 4 unità

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare 3 .

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC

1 Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2 GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5 .

3 GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8 .

Footnotes

  1. Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). 2

  2. . 2

  3. . 2

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