Regolamento (CE) n. 228/2008 della Commissione, del 13 marzo 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda l'intensità dei controlli sulle consegne e sulle vendite dirette di latte

32008R0228Regulation1 apr 2007

del 13 marzo 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda l'intensità dei controlli sulle consegne e sulle vendite dirette di latte

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione 2 , recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003, fissa l'intensità minima dei controlli da effettuare sulle consegne e sulle vendite dirette. I suddetti controlli devono essere inclusi nel piano di controllo generale elaborato sulla base di un'analisi del rischio.

(2) La Bulgaria e la Romania applicano per la prima volta il regime dei prelievi nel periodo di dodici mesi 2007/2008. Per agevolare l'applicazione del nuovo regime, i suddetti Stati membri devono essere autorizzati a ridurre l'intensità dei controlli sulle consegne per un periodo transitorio di un anno.

(3) L'esperienza indica che negli Stati membri il numero di produttori che possiedono una o due vacche è ancora significativo, soprattutto nel settore delle vendite dirette. Mantenere la stessa intensità di controlli nei confronti di questi produttori impone un onere amministrativo sproporzionato e rischia di distogliere i controlli da attività a più alto rischio. È pertanto opportuno ridurre l'intensità dei controlli sui piccoli venditori diretti che producono quantitativi inferiori a 5 000 kg di equivalente latte.

(4) Per consentire agli Stati membri di beneficiare della situazione meno gravosa risultante dall'adeguamento dell'intensità dei controlli, e tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, i controlli vengono svolti in parte nel corso del periodo di dodici mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo di dodici mesi, è opportuno applicare l'intensità dei controlli risultante dall'adeguamento al periodo di dodici mesi 2007/2008, ossia al periodo che ha inizio il 1 o aprile 2007 e termina il 30 marzo 2008.

(5) Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 595/2004.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue:

1)«a): il 2 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2007/2008 e per i successivi periodi di dodici mesi, salvo nel caso della Bulgaria e della Romania, dove almeno l'1 % dei produttori è controllato nel periodo di dodici mesi 2007/2008;»«a)il 2 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2007/2008 e per i successivi periodi di dodici mesi, salvo nel caso della Bulgaria e della Romania, dove almeno l'1 % dei produttori è controllato nel periodo di dodici mesi 2007/2008;»
«a)il 2 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2007/2008 e per i successivi periodi di dodici mesi, salvo nel caso della Bulgaria e della Romania, dove almeno l'1 % dei produttori è controllato nel periodo di dodici mesi 2007/2008;»
2)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, interessano almeno:
a)
il 5 % dei produttori; oppure
b)
i seguenti due gruppi:
i)
l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte;
ii)
il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).»
a)il 5 % dei produttori; oppureb)i): l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte;i)l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte;ii)il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).»
a)il 5 % dei produttori; oppure
b)i): l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte;i)l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte;ii)il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).»
i)l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte;
ii)il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione ( GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22 ).

2 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (). 2

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