32008R0195•Regolamento (CE) n. 195/2008 del Consiglio, del 3 marzo 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
32008R0195Regulation4 mar 2008
del 3 marzo 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2008/186/PESC del Consiglio del 3 marzo 2008 che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq 1 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1483 (2003), gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio 2 stabiliscono regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq. Il regime specifico riguardante i pagamenti è tuttora in vigore, mentre quello per l'immunità si è applicato al 31 dicembre 2007.
(2) A norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1790 (2007) e della posizione comune 2008/186/PESC, tali regimi specifici devono entrambi applicarsi fino al 31 dicembre 2008. Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003.
(3) Occorre inoltre allineare il regolamento (CE) n. 1210/2003 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità in caso di infrazioni e la sfera di competenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
(4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, quali elencati nell'allegato I, a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare nei paragrafi 20 e 21.».
È inserito il seguente articolo: «Articolo 4 bis Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.».
| 3) | L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) il fatto di soddisfare il credito non violi il regolamento (CEE) n. 3541/92; e d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. 2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell'articolo 4 vengono resi disponibili esclusivamente per il trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.». | a) | i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data; | b) | i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; | c) | il fatto di soddisfare il credito non violi il regolamento (CEE) n. 3541/92; e | d) | il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data; | ||||||||
| b) | i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; | ||||||||
| c) | il fatto di soddisfare il credito non violi il regolamento (CEE) n. 3541/92; e | ||||||||
| d) | il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
| 5) | L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V, nello Stato membro in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti; b) collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.». | a) | fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V, nello Stato membro in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti; | b) | collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V, nello Stato membro in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti; | ||||
| b) | collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
| 7) | L'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e e) a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.». | a) | nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; | b) | a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; | c) | a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; | d) | a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e | e) | a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; | ||||||||||
| b) | a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; | ||||||||||
| c) | a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; | ||||||||||
| d) | a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e | ||||||||||
| e) | a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.». |
All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli articoli da 2 a 10 si applicano fino al 31 dicembre 2008.».
L'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente J. PODOBNIK
1 Cfr. la pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.
2 GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
«ALLEGATO V Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea A. Siti web per informazioni sulle autorità competenti BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBBICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat\_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ SPAGNA www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\_monitoring.asp PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\_politika/mednarodna\_varnost/omejevalni\_ukrepi/ SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/competentauthorities B. Indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea: Commissione delle Comunità europee Direzione generale Relazioni esterne Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune Unità A.2. Gestione delle crisi e Peace Building CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles Tel. (32-2) 295 5585 Fax (32-2) 299 0873.»
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