Regolamento (CE) n. 181/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 , che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

32008R0181Regulation20 mar 2008

del 28 febbraio 2008

che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile 2 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, la Commissione fissa le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di regolazione della capacità delle flotte comunitarie definita da detto regolamento.

(3) È opportuno mantenere i tassi di contributi speciali e dei tonnellaggi equivalenti fissati dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio 4 e dal regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione 5 , che si sono dimostrati efficaci.

(4) Per far agire la solidarietà finanziaria tra i fondi della navigazione interna, è opportuno che la Commissione, di concerto con le autorità dei fondi, proceda, all'inizio di ogni anno, alla contabilizzazione delle risorse disponibili nel fondo di riserva e alla perequazione dei conti in caso di una nuova azione di risanamento.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono state discusse con gli Stati membri interessati e le organizzazioni rappresentative della navigazione interna a livello comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina l'aliquota dei contributi speciali di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» nonché le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di capacità delle flotte comunitarie.

Articolo 2

Contributi speciali

1. L'importo dei contributi speciali per i vari tipi e categorie di battelli si situa in una forcella che va dal 70 % al 115 % delle seguenti aliquote: a) battelli da carico secco: i) automotori: 120 EUR/t; ii) Chiatte a spinta: 60 EUR/t; iii) Chiatte rimorchiate: 43 EUR/t; b) navi cisterna: i) automotori: 216 EUR/t; ii) chiatte a spinta: 108 EUR/t; iii) chiatte rimorchiate: 39 EUR/t; c) spintori: 180 EUR/kilowatt con aumento lineare fino a 240 EUR/kilowatt per una forza motrice pari o superiore a 1 000 kW.

2. Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, le aliquote massime dei contributi speciali di cui al paragrafo 1 sono ridotte del 30 %. Per i battelli di portata lorda da 450 a 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali sono ridotte dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 tonnellate. Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %; fino ai battelli di portata lorda superiore a 1 650 t restano pari al 115 %.

Articolo 3

Tonnellaggio equivalente

1. Quando un proprietario mette in servizio un battello di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 718/1999 e presenta alla demolizione un altro tipo di attrezzature fluviali, il tonnellaggio equivalente da prendere in considerazione è determinato, nell'ambito di ciascuna delle due specie di battelli in appresso indicate, in base ai seguenti coefficienti di valutazione: a) battelli da carico secco: i) automotori di oltre 650 t: 1,00; ii) chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50; iii) chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,36; b) navi cisterna: i) automotori di oltre 650 t: 1,00; ii) chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50; iii) chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,18.

2. Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, i coefficienti di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i battelli di portata lorda da 650 a 450 t, detti coefficienti sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 t. Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, i coefficienti subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %.

Articolo 4

Coefficienti del regime «Vecchio per nuovo»

L'entrata in servizio dei battelli è subordinata alla condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/1999:

  1. trattandosi di battelli da carico secco il coefficiente è fissato a 0:1 (rapporto fra il tonnellaggio vecchio e quello nuovo);

  2. trattandosi di navi cisterna il coefficiente è fissato a 0:1;

  3. trattandosi di spintori, il coefficiente è fissato a 0:1.

Articolo 5

Solidarietà finanziaria

1. Per contabilizzare le risorse disponibili nel fondo di riserva e per attuare la solidarietà finanziaria fra i conti dei diversi fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 718/1999, all'inizio di ogni anno ciascun fondo comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (R dn ) purché queste siano destinate al versamento dei premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999; b) gli obblighi finanziari assunti dal fondo nel corso dell'anno precedente e relativi ai premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (P n ); c) le rimanenze in data 1 o gennaio dell'anno precedente, provenienti dalle entrate destinate al versamento dei premi di demolizione o da misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (S n ).

2. La Commissione determina, in collaborazione con le autorità dei fondi e in base ai dati di cui al paragrafo 1: a) l'importo totale degli obblighi finanziari assunti da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente per il versamento di premi di demolizione o per misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (P t ); b) l'importo totale delle entrate realizzate da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (R dt ); c) la somma dei disavanzi di tutti i fondi al 1 o gennaio dell'anno precedente (S t ); d) gli impegni annui normalizzati (P nn ) dei singoli fondi, calcolati secondo la seguente formula: P nn = (P t /(R dt + S t )) × (R dn + S n ); e) per ciascun fondo, la differenza fra gli impegni annui (P n ) e gli impegni annui normalizzati (P nn ); f) gli importi che ciascun fondo i cui impegni annui siano inferiori agli impegni annui normalizzati (P n < P nn ) versa a un fondo i cui impegni annui siano superiori agli impegni annui normalizzati (P n > P nn ).

3. Anteriormente al 1 o marzo dell'anno in corso ogni fondo versa agli altri fondi gli importi di cui al la lettera f) del paragrafo 2.

Articolo 6

Consultazioni

Per tutte le questioni concernenti la politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie e le modifiche del presente regolamento, la Commissione si avvale del parere di un gruppo composto di esperti delle organizzazioni professionali che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario e degli Stati membri interessati. Il gruppo è denominato «Gruppo di esperti — Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie».

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 805/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

1 GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1 .

2 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2003 ( GU L 62 del 6.3.2003, pag. 18 ).

3 Cfr. allegato I.

4 GU L 116 del 28.4.1989, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/98 della Commissione ( GU L 103 del 3.4.1998, pag. 3 ).

5 GU L 116 del 28.4.1989, pag. 30 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/1999 ( GU L 103 del 20.4.1999, pag. 5 ).

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione( GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64 )
Regolamento (CE) n. 1532/2000 della Commissione( GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74 )
Regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione( GU L 139 del 23.5.2001, pag. 11 )
Regolamento (CE) n. 336/2002 della Commissione( GU L 53 del 23.2.2002, pag. 11 )
Regolamento (CE) n. 411/2003 della Commissione( GU L 62 del 6.3.2003, pag. 18 )

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 805/1999Presente regolamento
Articolo 1Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttivaArticolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattinoArticolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, primo sottotrattinoArticolo 2, paragrafo 1, lettera a) i)
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, secondo sottotrattinoArticolo 2, paragrafo 1, lettera a) ii)
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, terzo sottotrattinoArticolo 2, paragrafo 1, lettera a) iii)
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattinoArticolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotrattinoArticolo 2, paragrafo 1, lettera b) i)
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, secondo sottotrattinoArticolo 2, paragrafo 1, lettera b) ii)
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, terzo sottotrattinoArticolo 2, paragrafo 1, lettera b) iii)
Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattinoArticolo 2, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 2, primo trattinoArticolo 2, paragrafo 2, primo comma
Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattinoArticolo 2, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattinoArticolo 2, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttivaArticolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, primo trattinoArticolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, primo sottotrattinoArticolo 3, paragrafo 1, lettera a) i)
Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, secondo sottotrattinoArticolo 3, paragrafo 1, lettera a) ii)
Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, terzo sottotrattinoArticolo 3, paragrafo 1, lettera a) iii)
Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattinoArticolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotrattinoArticolo 3, paragrafo 1, lettera b) i)
Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, secondo sottotrattinoArticolo 3, paragrafo 1, lettera b) ii)
Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, terzo sottotrattinoArticolo 3, paragrafo 1, lettera b) iii)
Articolo 3, paragrafo 2Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttivaArticolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 5, paragrafo 1, primo trattinoArticolo 5, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattinoArticolo 5, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 1, terzo trattinoArticolo 5, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 2, primo trattinoArticolo 5, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 2, secondo trattinoArticolo 5, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattinoArticolo 5, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 2, quarto trattinoArticolo 5, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 5, paragrafo 2, quinto trattinoArticolo 5, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 5, paragrafo 2, sesto trattinoArticolo 5, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 5, paragrafo 3Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 6Articolo 6
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 8
Allegato I
Allegato II

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2003 (). 2

  3. Cfr. allegato I. 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/98 della Commissione (). 2

  5. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/1999 (). 2

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