Regolamento (CE) n. 167/2008 della Commissione, del 22 febbraio 2008 , concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

32008R0167Regulation22 feb 2008

del 22 febbraio 2008

concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 1 , in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 2 , in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate in conformità della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3) La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) Il responsabile della messa in circolazione del prodotto Kokcisan 120G ha presentato una domanda di autorizzazione decennale, come coccidiostatico per polli da ingrasso, a norma dell'articolo 4 della citata direttiva. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha comunicato il suo parere in merito alla sicurezza dell'utilizzazione di questo preparato per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, alle condizioni di cui all'allegato del presente regolamento. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di dieci anni l'impiego di questo preparato, come precisato nell'allegato.

(6) La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo di cui all'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 3 .

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato per dieci anni l'impiego del preparato appartenente al gruppo «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all'allegato quale additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37 ).

2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).

3 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21 ).

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose:
E 766KRKA, d.d
Novo mesto, Slovenia
Salinomicina sodica
(Kokcisan 120G)
Composizione dell’additivo: salinomicina sodica 120 g/kg, carbonato di calcio: fino a 1 000 g/kg, saccarosio 80–100 g/kg, amido di granturco: 20 g/kg.: salinomicina sodica 120 g/kg, — carbonato di calcio: fino a 1 000 g/kg, — saccarosio 80–100 g/kg, — amido di granturco: 20 g/kg.
salinomicina sodica 120 g/kg,
carbonato di calcio: fino a 1 000 g/kg,
saccarosio 80–100 g/kg,
amido di granturco: 20 g/kg.
Polli da ingrasso6070«Pericoloso per gli equidi e i tacchini»26 febbraio 20185 μg di salinomicina sodica/kg per tutti i tessuti in condizione umida.

Footnotes

  1. . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (). 2

  3. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2