32008R0133•Regolamento (CE) n. 133/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008 , relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura (Versione codificata)
32008R0133Regulation6 mar 2008
del 14 febbraio 2008
relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, e l'articolo 33, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione, del 7 agosto 1992, relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1544/79 2 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) All'atto dell'importazione nella Comunità, i capi vivi della specie bovina riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10 non sono soggetti al versamento di dazi all’importazione; le femmine fino a 60 mesi di età beneficiano, all'esportazione, di una restituzione di tasso superiore a quella riservata ai bovini vivi di cui al codice NC 0102 90 .
(3) Per la corretta applicazione della normativa comunitaria in materia, è opportuno precisare il concetto di riproduttore di razza pura; a tal fine, occorre applicare la definizione contenuta nell'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura 4 .
(4) Per accertarsi che i capi importati siano veramente destinati alla riproduzione, è necessario che essi siano scortati dal certificato genealogico e zootecnico e dal certificato di polizia sanitaria di norma richiesti per tali riproduttori e che l'importatore si impegni a mantenere in vita gli animali per un certo periodo.
(5) In assenza di cauzione a garanzia del mantenimento in vita degli animali per un certo periodo, è necessario disporre che, in caso di mancata osservanza di tale termine, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 5 .
(6) La Comunità ha concluso accordi bilaterali di libero scambio con i paesi dell'EFTA; in virtù di tali accordi è d'uopo esentare tali paesi terzi dal rispetto di talune disposizioni od obblighi, richiedendo comunque la presentazione del certificato genealogico e del certificato di polizia sanitaria che accompagnano i riproduttori di razza pura, all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.
(7) Per le femmine riproduttrici di razza pura, è necessario accertarsi che anche detti capi siano veramente destinati alla riproduzione e precisare i documenti di polizia sanitaria che devono accompagnarle, all'atto dell'esportazione, nonché i risultati della valutazione del valore genetico, che devono essere indicati sul certificato genealogico o esservi allegati.
(8) All'atto dell'importazione nella Comunità è necessario verificare che i riproduttori di razza pura non siano stati precedentemente esportati dalla Comunità col beneficio di restituzioni all'esportazione; se si tratta di riproduttori che hanno fruito di tali restituzioni, gli importi corrispondenti devono essere restituiti prima della reimportazione degli animali nella Comunità.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Ai fini della riscossione di dazi all'importazione e della concessione di restituzioni all'esportazione, i bovini vivi sono considerati riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10 qualora rispondano alla definizione contenuta nell'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE. Inoltre, si considerano femmine riproduttrici di razza pura gli animali fino a 6 anni di età.
1. All'atto dell'immissione in libera pratica di bovini riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10 , l'importatore presenta alle autorità doganali dello Stato membro, per ogni capo: a) il certificato genealogico e zootecnico, redatto in conformità della decisione 96/510/CE della Commissione 6 ; b) il certificato di polizia sanitaria per i bovini riproduttori di razza pura o una copia autenticata di tale certificato, nonché il documento veterinario comune di entrata (DVCE) redatto in conformità del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione 7 .
2. Inoltre, l'importatore presenta alle autorità doganali una dichiarazione scritta che, salvo forza maggiore, l'animale non sarà abbattuto nei 24 mesi successivi alla data dell'importazione.
3. Entro il termine del ventisettesimo mese successivo all'immissione in libera pratica l'importatore fornisce alle autorità doganali del paese di importazione la prova che l'animale: a) non è stato abbattuto prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2; ovvero b) è stato abbattuto prima della scadenza del suddetto termine per motivi di carattere sanitario o è morto in seguito a malattia o incidente. La prova di cui alla lettera a) è costituita da un certificato redatto dall'associazione, dall'organismo o dal servizio ufficiale dello Stato membro che detiene il registro genealogico o da un veterinario ufficiale. La prova di cui alla lettera b) è costituita da un certificato redatto da un servizio ufficiale designato dallo Stato membro. Tali prove saranno verificate nella base di dati informatizzata prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , non appena sarà operativa.
4. In caso di mancato rispetto del termine di 24 mesi, salvo applicazione del disposto del paragrafo 3, lettera b), l'animale di cui trattasi è classificato nel codice NC 0102 90 e viene iniziata un'azione di recupero dei dazi all'importazione non versati, a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92.
5. Le disposizioni relative al limite di età di cui all'articolo 1 e agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano alle importazioni di riproduttori di razza pura originari e provenienti dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, secondo comma, della direttiva 77/504/CEE.
1. La concessione della restituzione per le femmine riproduttrici di razza pura è subordinata alla presentazione, per ogni animale, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale e di una copia: a) del certificato genealogico, redatto in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2005/379/CE della Commissione 9 , o di qualsiasi altro documento redatto in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo; b) del certificato di polizia sanitaria applicabile ai bovini riproduttori di razza pura richiesto dal paese terzo di destinazione. Tuttavia, in deroga al disposto della lettera b), gli Stati membri possono autorizzare la presentazione di un certificato unico per una partita di animali.
2. L'originale dei due certificati menzionati al paragrafo 1 viene restituito all'esportatore e la loro copia, autenticata dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.
1. In caso di reimportazione nella Comunità di animali riproduttori di razza pura, prima dell'immissione in libera pratica la restituzione all'esportazione concessa deve essere restituita ovvero le autorità competenti prendono le misure necessarie affinché i rispettivi importi siano trattenuti, ove non siano già stati versati.
2. Qualora, al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per quanto riguarda gli animali di cui al codice NC 0102 10 , dal certificato genealogico risulti che l'allevatore è stabilito nella Comunità, l'importatore deve comprovare che non gli sono state concesse restituzioni o di aver rimborsato il relativo importo. Qualora tale prova non possa essere fornita, si considera che i capi abbiano beneficiato di una restituzione all'esportazione pari al dazio all'importazione di importo più elevato applicabile il giorno della reimportazione nella Comunità ai bovini di cui al codice NC 0102 90 .
Il regolamento (CEE) n. 2342/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione ( GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5 ). Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a decorrere dal 1 o luglio 2008.
2 GU L 227 dell’11.8.1992, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1746/2005 ( GU L 280 del 25.10.2005, pag. 8 ).
3 Cfr. allegato I.
4 GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).
5 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
6 GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53 .
7 GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11 .
8 GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1 .
9 GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15 .
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
| Regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione ( GU L 227 dell’11.8.1992, pag. 12 ) | |
|---|---|
| Regolamento (CEE) n. 3224/92 della Commissione ( GU L 320 del 5.11.1992, pag. 30 ) | |
| Regolamento (CEE) n. 3661/92 della Commissione ( GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16 ) | limitatamente all’articolo 9 |
| Regolamento (CEE) n. 286/93 della Commissione ( GU L 34 del 10.2.1993, pag. 7 ) | |
| Regolamento (CE) n. 774/98 della Commissione ( GU L 111 del 9.4.1998, pag. 65 ) | |
| Regolamento (CE) n. 1746/2005 della Commissione ( GU L 280 del 25.10.2005, pag. 8 ) |
Tavola di concordanza
| Regolamento (CEE) n. 2342/92 | Presente regolamento |
|---|---|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 2, paragrafi da 1 a 4 |
| Articolo 2, paragrafo 5, alinea, primo e secondo trattino e parte finale | Articolo 2, paragrafo 5 |
| Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 2, paragrafo 6 |
| Articolo 3, primo e secondo comma | Articolo 3, paragrafo 1 |
| Articolo 3, terzo comma | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Articolo 5 | — |
| — | Articolo 5 |
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| — | Allegato I |
| — | Allegato II |
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione (). Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a decorrere dal 1o luglio 2008. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1746/2005 (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). ↩ ↩2
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