Regolamento (CE) n. 113/2008 della Commissione, del 6 febbraio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1979/2006 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

32008R0113Regulation10 feb 2008

del 6 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1979/2006 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 1 , in particolare l’articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione 2 per l’importazione nell’ambito del contingente GATT di conserve di funghi originarie della Cina è necessario un certificato di origine.

(2) I certificati di origine sono stati introdotti per garantire la corretta assegnazione dei contingenti ai diversi paesi fornitori.

(3) A causa dell’evoluzione del mercato, attualmente un unico paese fornitore, la Cina, ha un contingente specifico nazionale stabilito dal regolamento (CE) n. 1979/2006. Tutti gli altri paesi fornitori rientrano nella categoria «Altri paesi terzi». Il tasso di utilizzazione del contingente concesso ad «Altri paesi terzi» è molto basso.

(4) I certificati di origine sono quindi superflui ed è opportuno abolirli per ragioni di semplicità.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1979/2006.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 11 e l’allegato II del regolamento (CE) n. 1979/2006 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2008. Per la Commissione Franco FRATTINI Vicepresidente

1 GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1 .

2 GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91 .

Footnotes

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